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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ RISARCIMENTO DEL DANNO: INSIDIE E DISSESTO STRADALE

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

Le strade sono la principale causa di molti scontri tra veicoli in circolazione, cadute dei pedoni come una buca sul manto stradale, una macchia d’olio, un dissesto in un marciapiede, sono diverse le insidie e trabocchetti a cui l’utente della strada può andare in contro e, dal quale consegue un danno più o meno grave.

In presenza di un incidente stradale è possibile ottenere il risarcimento del danno per l’utente infortunato?

In linea generale i danni da insidie stradali sono risarcibili nel momento in cui l’anomalia si trova su strada apparente normalità e riveste le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile. Affinché si possa avere diritto al risarcimento del danno per eventuali danni subiti, devono essere dimostrati.

La dimostrazione deve risultare:

  • Il danneggiato deve trovarsi innanzi ad un “insidia” o “trabocchetto” inevitabile, tale per cui neanche con l’utilizzo della normale diligenza avrebbe potuto evitarla.
  • Il danneggiato in presenza di un’anomalia sulla strada “visibile” debba essere evitata;

In questi casi qualificabili come “danni da insidia stradale” si pensi ad esempio, una buca sul manto stradale senza alcuna segnalazione o cartellonistica stradale, ad una macchia d’olio sulla strada ecc…, si configura a determinate condizioni una precisa responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione che, in qualità di proprietario della strada è tenuta a risarcire i danni cagionati al malcapitato cittadino/utente della strada per gli eventuali danni occorsi.

Che tipo di responsabilità si configura in capo alla Pubblica Amministrazione?

La giurisprudenza di legittimità e diversi orientamenti dottrinali hanno condotto questo tipo di responsabilità nell’alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e in quella della cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c.

Per cui la responsabilità della Pubblica Amministrazione, in qualità di custode della strada, in riferimento al concetto di “insidia” o “trabocchetto” ricorre in presenza di alcuni presupposti:

  • L’elemento oggettivo della non visibilità del pericolo;
  • L’elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso secondo le regole della comune diligenza (Cass. n 5989/08; n. 7742/1997);
  • Il comportamento dell’utente potrebbe essere di natura colposo, in tal caso il risarcimento potrebbe essere ridotto o escluso.

Per cui se il pericolo stradale può essere facilmente evitabile, si pensi una buca di grandi dimensioni immediatamente visibile all’utente della strada, una eventuale imprudenza di chi transita sulla strada pubblica può diventare determinante nella verificazione del danno.

Inoltre, l’evoluzione della giurisprudenza in materia, ha portato a riconoscere l’applicabilità della Pubblica Amministrazione dell’art. 2051 c.c. – colpa del custode -. Un importante sentenza della Corte di Cassazione n. 1583/2006 la quale ha chiarito e delineato l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. a quei casi in cui la notevole estensione del bene demaniale rendesse particolarmente difficile un controllo efficiente. Difatti, la Suprema Corte chiariva che la “presunzione di colpa” non si potesse applicare se non risulta possibile esercitare la custodia sul bene demaniale. Nella sentenza si legge: “la presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche non risulti possibile – all’esito di un accertamento da svolgersi da parte del Giudice di merito in relazione al caso concreto esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell’impossibilità della custodia”.

Dunque, l’estensione del demanio stradale e l’uso generale e diretto da parte della collettività costituiscono meri indici di cui il giudice dovrà tenere conto nella sua valutazione, per cui la ricorrenza della custodia della P.A. dovrà essere esaminata in virtù di una molteplicità di fattori ed elementi, quali le caratteristiche delle strade, le dotazioni, i sistemi di assistenza e gli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano le aspettative della generalità degli utenti (Cass. n. 15383/2006).

Ad ogni modo nel caso in cui ove sussista l’oggettiva impossibilità della custodia renda inapplicabile la disciplina di cui all’art. 2051 c.c., l’amministrazione pubblica sarà tenuta a rispondere dei danni causati dai beni demaniali agli utenti della strada, secondo la regola generale di cui all’art. 2043 c.c.

La Corte a tal proposito ha affermato “in questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene demaniale fatto di per sé idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità” (Cass. n. 15383/2006).

Il nesso di causalità e l’onere della prova: Sul piano processuale, affinché, possa configurarsi in concreto il risarcimento del danno in favore dell’utente/cittadino vittima è necessario che sussista il “nesso di causalità” tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Difatti, sul danneggiato graverà l’onere di fornire la prova dell’evento dannoso e del nesso eziologico tra la res (cosa) e il danno subito, ovvero che “l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa” (Cass. n. 79637/2021), senza dover dimostrare l’elemento soggettivo, mentre la Pubblica Amministrazione per esimersi dalla responsabilità, dovrà provare che l’evento lesivo sia stato prodotto a seguito del verificarsi di caso fortuito o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l’effettiva possibilità del verificarsi del danno”.

Facciamo un esempio: Tizio subisce delle lesioni fisiche a causa di una caduta per una macchia d’olio sul manto stradale, per poter chiedere il risarcimento del danno al Comune Y dovrà dimostrare il “nesso di causalità” tra la cosa in custodia (nel caso la strada di proprietà del comune) e l’evento danno (l’effettivo danno subito a causa della caduta); mentre la il Comune potrà esimersi da responsabilità dimostrando il caso fortuito che può essere integrato anche l’eventuale colpa del danneggiato

A tal proposito la Cassazione ha chiarito che il carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c. fa si che la stessa sia fondata sulla relazione intercorsa tra il custode e la cosa, per cui affinché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene in custodia e il danno arrecato (Cass. n. 8229/2010; 4279/2008; 28811/2008).

Nell’accertamento della condotta del danneggiato, si fa riferimento al principio di “auto responsabilità degli utenti che discende dall’art. 1227 c.c. secondo cui, l’utente della strada è tenuto ad adottare l’ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare, o contribuire ad evitare, l’avverarsi del pregiudizio. Difatti, se un dissesto è visibile e prevedibile il cittadino/utente della strada ha il dovere di evitarlo. Nel caso in cui l’utente sia “dolosamente” caduto su un dissesto questo comporta una diminuzione del risarcimento e/o addirittura la perdita di ogni possibile ristoro dei danni.

A tal proposito la Corte, chiarisce che nell’ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. che aquiliana ex art. 2043 c.c. “il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso del bene demaniale esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 I comma c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiato in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato” (Cass. n. 15383/2006). 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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