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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ RIFORMA E RINNOVAMENTO TRA PROCESSO CIVILE E MEDIAZIONE

 

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

Con la riforma del processo civile ove, il disegno di legge n. 3289 e abb. contiene la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, si presenta con maggiore attenzione alla revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica ed anche alla valorizzazione delle forme di giustizia alternativa e lo snellimento ed efficientamento del processo stesso.

Quali sono le fasi del processo civile che vengono valorizzate?

  • Vengono valorizzate le fasi anteriori alla prima udienza, quali i mezzi di prova e il “thema decidendum”;
  • Il contenuto e l’oggetto dell’atto introduttivo del giudizio e difensivo di controparte, atto di citazione e la comparsa di risposta, i quali dovranno contenere la descrizione degli elementi di diritto in modo chiaro e specifico e l’esposizione chiara e precisa della posizione difensiva sui fatti posti a fondamento dell’azione;
  • L’attore dovrà indicare, a pena di decadenza, sin dall’atto di citazione i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
  • Il convenuto, dovrà proporre nella comparsa le sue difese, prendere visione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
  • L’attore, prima dell’udienza di comparizione propone le domande e le eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e chiede di essere autorizzato a chiamare un terzo se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

In ogni caso precisa e modifica le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indica i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali;

  • I termini prima dell’udienza di comparizione per entrambe le parti replicare alle domande ed eccezioni formulate nella memoria integrative e indicare la prova contraria;
  • All’udienza di prima comparizione le parti, bisogna tentare la conciliazione;
  • Il Giudice all’esito dell’udienza provvede sulle richieste istruttore fissando l’udienza per l’assunzione delle prove entro 90 giorni.

FASE DECISORIA e DEPOSITO SENTENZA: Nella fase decisoria che subisce una netta accelerazione sia per le causa di competenza del giudice monocratico sia per quelle di competenza del collegio. Per cui innanzi al Tribunale monocratico si procederà alla lettura del dispositivo e della succinta motivazione, previa discussione orale delle part, salvo casi complessi, in cui il giudice potrà riservarsi di depositare la decisione nei trenta giorni successivi. In casi particolari, il giudice potrà fissare un’udienza della causa per la decisione dando termini fino a sessanta giorni per il deposito di note scritte per la precisione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusioni e delle note di replica (non superiore a 30 e 15 giorni prima dell’udienza).

  • All’udienza per la decisione il giudice potrà riservarsi e depositare la sentenza nei successivi trenta giorni – giudice monocratico – nei successivi sessanta giorni se tratta di giudice collegiale.

La modifica che assume rilievo in questa fase è quella che consente al giudice di formulare proposte conciliative fino al momento in cui trattiene la causa in decisione proprio per incentivare quanto più possibile lo spirito di una composizione bonaria.

Per mezzo di questa riforma si permette una deflazione dell’attività giudiziaria e alleggerire i carichi di lavoro degli uffici giudiziari, anche riguardo ad eventuali futuri gradi di giudizio.

Altri gradi di giudizio Appello e Corte di Cassazione: Si introduce un’impugnazione in cui l’appello, se non dovesse presentare una ragionevole provabilità di essere accolto, verrà dichiarato manifestamente infondata, con un’ammenda tra € 250,00 e € 10.000 contro l’esecuzione della sentenza, che risulteranno infondate.

In Cassazione, viene abolito la sezione del filtro, con contestuale assegnazione, a ciascuna singola sezione del potere del filtro. In tal caso il Giudice, in via diretta, potrà investire la Suprema Corte delle questioni di mero diritto, nuove, di particolare importanza, che presentino gravi problematicità ermeneutiche.

Inoltre la riforma del processo civile, mira a garantire, tra le varie misure, una maggiore fruizione degli incentivi già previsti D.lgs. 28/2010 con innovazione agli aspetti legati alla mediazione.

INNOVAZIONI

  • Incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’art. 17 III comma del D.lgs n. 28/2010;
  • Estensione dell’istituto della mediazione obbligatoria e preventiva anche alle materia contrattuale, in particolare a quelli di consorzio, di società di persone, associazioni in partecipazione, di franchising, d’opera, di rete di somministrazione e di subfornitura;
  • Lo svolgimento della mediazione non è di ostacolo alla trascrizione della domanda giudiziale e alla concessione di provvedimenti di urgenza o cautelari.

Inoltre, si vuole valorizzare la mediazione che viene demandata al giudice attraverso un regime di collaborazione tra uffici giudiziari, università, avvocatura, organismi di mediazione, enti e associazioni professionali che operano sul territorio, garantendo in ogni caso la loro autonomia, per fermare continuamente gli operatori e anche di monitorare le esperienze e tracciare in quali casi i giudici domandano alle parti di andare in mediazione.

Un’ulteriore valorizzazione della riforma si ha nella procedura di negoziazione assistita, ove viene prevista la possibilità di svolgere, anche un’attività istruttoria stragiudiziale a cui devono assistere gli avvocati e le parti coinvolte. Tale attività deve assicurare alle parti e ai terzi le opportune garanzie anche in fase di verbalizzazione, devono essere previste sanzioni nei confronti di chi rende dichiarazioni false, le prove raccolte devono poter essere utilizzate nel giudizio successivo, l’avvocato che commette abusi deve subire sanzioni disciplinari.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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