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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ RIFORMA CARTABIA: NUOVE REGOLE DAL GIUDICE DI PACE_ PROCESSO SEMPLIFICATO

Avvocato Francesca Paola Quartararo

La riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022 entrata in vigore in data 28/02/2023 ha innovato la veste al procedimento che si svolge davanti al Giudice di Pace.

Iniziando proprio dall’art. 121 c.p.c. rubricato “libertà di forme” ove recita “Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.

Dunque, per mezzo della nuova norma gli atti devono essere redatti in modo esplicito, chiaro e sintetico con una ricostruzione della situazione di fatto ed individuazione di tutte le questioni rilevanti direttamente nell’atto che introduce il giudizio.

Quali sono le novità introdotte nel procedimento del Giudice di Pace:

  • Competenza per valore: aumento del valore da € 5.000 ad € 10.000 per le cause relative a beni mobili, e da € 20.000 a € 25.000 per le cause relative a danni da circolazione stradale.
  • d.p. acquista una nuova veste, segue le regole del rito semplificato di cognizione, in quanto compatibili e non derogate da specifiche disposizioni; inoltre, adatta il procedimento davanti al giudice onorario alle esigenze del processo telematico.

Quali sono queste nuove regole?

  • Le controversie presentate innanzi al GDP non si propongono più con “atto di citazione” bensì con “ricorso”.
  • Il ricorso deve contenere:
  1. le generalità delle parti, l’esposizione precisa e sintetica dei fatti, l’indicazione dell’oggetto e l’indicazione dei mezzi istruttori, inoltre, come in passato, il ricorso potrà essere formulato oralmente davanti al GDP, che dovrà curarne la verbalizzazione.
  2. Il ricorso insieme al decreto di fissazione d’udienza (art. 318 c.p.c.) deve essere notificato alla controparte; Dunque, il ricorrente dovrà notificare al convenuto ricorso e decreto di fissazione di udienza con almeno quaranta (sessanta giorni in caso di notifica all’estero), così da poter depositare il ricorso e il decreto notificati ai fini della propria costituzione in giudizio.
  3. L’attore a norme del nuovo art. 319 c.p.c. si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all’art. 316 c.p.c unitamente al decreto di cui all’art. 318 c.p.c. e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura.
  4. Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre la procura a norma dell’art. 319 c.p.c. Dunque, il convenuto avrà l’onere di depositare la comparsa di costituzione e risposta entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza; nella comparsa di risposta dovrà proporre le proprie difese, prendere specificatamente posizione sulle contestazioni attoree, formulare le proprie istanze istruttorie, eventuali eccezioni in senso stretto, chiamare in causa terzi e domande riconvenzionali.
  5. La trattazione dell’udienza a norma dell’art. 320 c.p.c, fermo restando l’obbligo di procedere al tentativo di conciliazione, si svolge nelle forme del rito semplificato di cui all’art. 281 duodecies c.p.c., il giudice potrà valutare se non ritiene la causa matura per la decisione , procede agli atti istruzione rilevanti per la decisione.
  6. Cosa succede se non riesce la conciliazione? Il Giudice potrà procedere alla trattazione ed istruzione della causa, secondo quanto previsto per il procedimento semplificato art. 281 duodecies commi 2,3, e 4 c.p.c.; nel senso che, il ricorrente potrà chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa terzi, ove l’esigenza sia sorta dalle difese del convenuto e tutte le parti potranno formulare le eccezioni non rilevabili d’ufficio e le domande riconvenzionali che dipendono dalla riconvenzionale o dalla eccezioni proposte dalle altri parti.
  7. A questo punto, il GDP – ove sussista un giustificato motivo – potrà concedere alle parti termini così suddivisi: un termine non superiore a giorni venti per modificare e precisare le domande, eccezioni e conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e prova contraria.

La novità sta nella circostanza secondo cui, i documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d’ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio, è superata l’obbligo delle parti di dedurre le prove negli scritti difensivi eventualmente chiedendo alla prima udienza un breve termine per l’integrazione delle istanze istruttorie alla difesa.

Infine, il modello processuale per la fase decisoria davanti al giudice di pace è stato conformato a quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale davanti al Tribunale in composizione monocratica a norma dell’art. 281 sexies. Dunque, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, inviterà le parti a discutere oralmente la causa nella stessa udienza (o, su istanza di parte, in altra udienza). All’esito della discussione, il Giudice potrò pronunciare immediatamente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e diritto a sostegno della decisione o in alternativa, potrà riservarsi di depositarla entro giorni quindici.

La riforma Cartabia D.lgs. 149/2022 di attuazione della legge n. 206/2021 ha introdotto importanti novità e cambiamenti al processo civile per dare una veste all’avanguardia- telematizzata, efficace ed efficiente, chiara, sintetica e precisa. Si nota, per mezzo della suddetta riforma, l’accesso al Giudice di Pace si approccia agli strumenti telematici, sconvolgendo l’impostazione statica e scarna basata esclusivamente sullo scambio cartolare dei documenti componenti il processo.

La strumentalizzazione telematica nel processo innanzi al GDP avrà luogo a partire dal 30/06/2023 ove si prevede a norma dell’art. 35 comma 3 del d.lgs 149/2022 che: “il deposito di atti processuali e documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.

Il processo di digitalizzazione innanzi al Giudice di pace, posticipato al 30/06/2023, rispetto la riforma Cartabia già in vigore dal 01/03/2023, è giustificata dalla necessità di creare le infrastrutture informatiche necessarie per consentire il deposito e la comunicazione telematica degli atti, le cui tempistiche non si conciliano con l’anticipata entrata in vigore delle norme processuali. Invece, già dal 01/01/2023 nelle aule del GDP sono previste le forme di udienza a distanza disciplinate dagli artt. 127 bis ss c.p.c.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

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