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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ MEDIAZIONE: IL PRIMO INCONTRO E LA GESTIONE DEGLI “EVENTUALI” RINVII

L’art. 8 comma 6, del D. lgs n. 28/2010 stabilisce: “…il responsabile dell’organismo … fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti”. Dunque, la norma stabilisce che dal momento del deposito della domanda il primo incontro tra le parti viene stabilito dall’Organismo di mediazione presso il quale la stessa domanda è stata consegnata, “… salvo diversa concorde indicazione delle parti”.

Inoltre, l’art. 8 impone che possa essere concesso il differimento “su richiesta congiunta delle parti”; per cui il differimento del primo incontro fissato dall’Organismo deve essere concordato dalle parti congiuntamente. Ragion per cui, si escludono rinvii solamente su richiesta di parte istante né rinvii ad libitum. Il rinvio potrà avvenire solamente nei seguenti casi:

  • Rinvio concesso dalla segreteria dell’Organismo di mediazione, previa istanza congiunta delle parti (purché le stesse abbiano già aderito alla procedura di mediazione);
  • Oppure su istanza di una delle parti (istante ed invitata alla mediazione) purché vi sia a sostegno della richiesta allegazione di gravi e comprovati motivi oggettivi;
  • Generalmente nella prassi, il rinvio del primo incontro di mediazione, congiuntamente concordato dalle parti, avviene in presenza del Mediatore – responsabile del procedimento affidatogli dall’Organismo stesso come disposto dall’art. 6 D. lgs n. 28/2010 sulla durata della procedura.

Che termini sono previsti per l’eventuale risoluzione della controversia in mediazione?

L’art. 6 I comma del D. Lgs 28/2010 prevede: “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi”. Secondo la norma sopra descritta il termine decorre dal giorno del deposito dell’istanza di mediazione presso l’Organismo di mediazione scelto oppure se la mediazione è demandata, il periodo temporale decorre dal termine stabilito dal giudice per provvedere al deposito della domanda di mediazione.

La norma ha subito delle novità con l’introduzione della “Riforma Cartabia” con il nuovo testo D.lsg. n. 28/2010 per la quale richiede espressamente affinché possa venir concessa la proroga temporale della mediazione si debba sottoscrivere con un accordo scritto tra le parti. Inoltre, per tutta la durata della mediazione, il relativo periodo non si calcola per valutare la violazione dei termini di ragionevole durata del processo in base alla Legge Pinto n. 89/2001. Il termine di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Altresì la norma, il cui fine previsto è quello di velocizzare il procedimento, dunque, l’incontro va fissato in un termine non inferiore a giorni 20 e non superiore ai 40 giorni e il calcolo va effettuato dalla data di deposito della domanda.

E’ possibile prorogare la procedura di mediazione oltre il termine di tre mesi?

Nel caso in cui tutte le parti in mediazione, al fine di risolvere bonariamente la questione e nel caso in cui si riuscisse a trovare un eventuale accordo, sforando il termine massimo della mediazione previsto dalla legge in mesi tre decorrenti dal deposito dell’istanza di mediazione, è possibile chiedere una proroga temporale di ulteriore mesi tre cosicché la mediazione conserverebbe a tutti gli effetti la sua validità. La norma di cui all’art. 6 D.lgs n. 28/2010 stabilisce che le parti di comune accordo possono prorogare di ulteriori mesi tre in forma scritta la medesima mediazione – dacché la mediazione può durare al massimo 6 mesi al fine di non snaturare la finalità e l’intenzione del legislatore in materia di mediazione. Posto che trattandosi di una materia disponibile, infatti, la volontà delle parti è importante nel modulare le tempistiche della procedura al punto che le parti possono in alcuni casi (si pensi ad esempio nel campo dell’immobiliare e/o in una divisione ereditaria) consentire la prosecuzione della mediazione ben oltre il temine massimo semestrale previsto per lege ciò senza incorre in alcuna sanzione e/o nullità del procedimento.

A tal proposito bisogna precisare che lo sforamento dei termini di mediazione, generalmente, viene consentito affinché la stessa possa avere un esito positivo, ovvero, conciliativo e risolutivo della lite insorta, in caso contrario, qualora invero, essa si concluda con esito negativo e conseguente procedura giudiziale, in tal caso, il giudice potrà valutare e tenere in conto del termine trascorso per concludere la procedura di mediazione.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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