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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ LA DONAZIONE MODALE O PER ASSISTENZA.

 

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

Cosa è la donazione modale?

La donazione modale è disciplinata dall’art. 793 c.c. caratterizzata da un obbligazione ad onore (modus). Il modus e/o onere non ha natura di corrispettivo, difatti, colui che dona (il donante) impone al donatario un onere e/o modus cioè un obbligazione di fare o non fare che possa andare a vantaggio dello stesso donante o di terze persone.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione “in teme di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiario purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costruisca una modalità del beneficio, senza snaturare l’essenza di atto di liberalità della donazione (Cass. n. 13876/2005).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6925/2015 ha precisato che la presenza del gravame sul donatario non snatura l’essenza della donazione: la causa dell’atto è sempre “l’animus donandi”, cioè lo “spirito di liberalità” che muove il donante. 

Facciamo un esempio: Caio (donante) padre anziano e malato dona la propria abitazione con l’onere di assisterlo e accudirlo al figlio Mevio (donatario). In tal caso, il donatario (Mevio) è tenuto all’adempimento dell’onere assistenziale entro i limiti del valore della cosa ricevuta.

Che significa “entro i limiti del valore della cosa donata”? Il donatario è tenuto all’adempimento entro il valore della cosa donata, cioè se il costo dell’onere supera quello dei beni donati, l’obbligo resta limitato al valore di questo ultimo.

Per esempio: Tizio dona l’abitazione ad un soggetto terzo Mevia per un valore di cinquantamilaeuro, sottoponendo la donazione ad un’onere per Mevia, cioè quella di  realizzare un monumento commemorativo per Tizio alla sua morte; se il costo dell’opera supera il valore della donazione non potrà essere realizzato, poiché la donazione modale non può tradursi un una perdita per chi riceve la donazione.

E’ possibile vendere un immobile donato?

La vendita di un immobile concesso in donazione può essere possibile ma a determinate condizioni che possano consentire la compravendita senza rischi, anche se non sono ancora trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione.

Ad ogni modo, trattasi di un tema articolato che necessita ulteriori approfondimenti caso per caso con un professionista qualificato che possa delineare la migliore tutela giuridica per chi compra.

Cosa succede se il modus o l’onere non viene rispettato?

Se la donazione modale viene violata, cioè non si rispetta il vincolo a cui è sottoposto il donatario, la donazione viene cancellata e la cosa donata deve essere restituita. Il codice civile all’art. 793 c.c. stabilisce che il donante che i suoi eredi possono chiedere la risoluzione della donazione se questa era espressamente prevista nell’atto in caso di inadempimento del donatario.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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