RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ INPS: VERBALE NEGATIVO DELLA COMMISSIONE MEDICA QUALI I RIMEDI PER OTTENERE L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

 

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

L’invalidità è un tipo di riconoscimento, che riguarda i soggetti con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo e si ossequio alla legge n. 118/1971. Diverso invece è il riconoscimento dello stato di handicap, in ossequio alla legge 104/1992 descrive una persona handicappata come : “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o pregressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorative e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione .

Le procedura per ottenere invalidità e l’handicap sono procedure simili ma distinte le quali prevedono due visite mediche di accertamento diverse ma consentono ad entrambi di godere di particolari benefici a seconda della percentuale di invalidità o della definizione di handicap sul verbale.

Oggi ci concentriamo su come ottenere l’indennità di accompagnamento.

L’indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale pagato dall’INSP, previsto dalla legge 18/1980 per le persone che sono dichiarate totalmente invalide/incapaci di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti di vita quotidiana della vita.

Quali sono i presupposti?

Sussiste incompatibilità con altri trattamenti?

Si, l’indennità di accompagnamento non può essere percepita da chi è ricoverato gratuitamente presso istituti la cui retta pagata dallo Stato o dall’Ente Pubblico, ed incompatibile con l’indennità di frequenza. Invece si cumula con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è cumulabile con la pensione di inabilità.

L’indennità di accompagnamento si ottiene dopo aver presentato dal domanda telematica INPS al fine di chiedere una visita medica di accertamento medico sanitario. L’indennità viene erogata dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda.

Cosa bisogna fare caso nel caso in cui la Commissione Medica riconosca un’ invalidità civile pari al 100% senza il diritto all’accompagnamento?

In tali casi entro 6 mesi dalla data di ricezione dell’esito del verbale INPS, bisogna impugnare l’atto predisponendo un ricorso per il Tribunale di competenza.

Il ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Commissione medica:

  1. Nel caso in cui le valutazioni espresse dal CTU la parte interessata deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito e, in tal caso, inizia una vera causa si conclude con sentenza di primo grado;
  2. Nel secondo caso, qualora non vi siano contestazioni in merito alla perizia medica effettuata dal CTU, il Giudice con decreto omologa l’accertamento sanitario e provvede sulle spese a carico dell’INPS. Il decreto è inoppugnabile e non modificabile e, in caso di accertamento della sussistenza dei requisiti ex art. 18/1980 condanna INPS al pagamento dell’indennità di accompagnamento.
  3. La tempistica si esaurisce tra 9 – 12 mesi.

Le spese da affrontare:

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

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