L'Avvocato del MartedìPrimo PianoRubriche

RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ DIVORZIO: L’EX – CONIUGE HA DIRITTO AD OTTENERE IL T.F.R. MATURATO DAL LAVORATORE

 

L’art. 12 bis sulla legge del divorzio riconosce una percentuale dell’indennità di fine rapporto all’ex coniuge. Difatti, l’art. 12 bis della legge n. 898/70 la quale stabilisce ”che il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo viene a maturare dopo la sentenza” implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il  trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda”.

Per cui il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Quali sono i presupposti per ottenere il TFR dell’ex coniuge?

  1. a) Il coniuge divorziato deve percepire periodicamente un assegno divorzile;
  2. b) L’ex-coniuge non abbia contratto nuove nozze.

In tal caso, TFR può essere disposto prima della pronuncia della sentenza di divorzio oppure successivamente dopo la sentenza di divorzio, in tal caso il coniuge interessato alla quota del TFR potrò proporre un’istanza presso il Tribunale competente.

I requisiti di cui sopra, sono necessari e fondamentali per la quota del TFR riconosciuta all’ex-coniuge, poiché il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile esclude in radice qualsiasi pretesa sul TFR dell’ex coniuge. Difatti, nel 2015 la Cassazione ha chiarito che il coniuge divorziato deve corrispondere all’ex moglie una quota di quanto ricevuto dal datore di lavoro al momento della liquidazione del TFR, ma anche in occasioni delle anticipazioni richieste in costanza del rapporto di lavoro, a meno che non dimostri di avere ricevuto tale somma prima dell’instaurazione del giudizio divorzile, ovvero durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione.

Senza assegno di divorzio niente TFR? E’ se l’assegno di divorzio viene revocato?

Art. 12 bis della legge sul divorzio fa emerge che il presupposto fondamentale per il riconoscimento del TFR all’ex- coniuge è l’assegno divorzile. A tal proposito la Cassazione civile n. 12056/2020 ha affermato che: “nel momento in cui all’ex-coniuge non viene riconosciuto il diritto all’assegno divorzile, costui non può rivendicare la quota di TFR erogato in favore dell’altro”. Per cui è presupposto indiscusso che nel momento in cui l’ex-coniuge chiede il TFR deve essere titolare dell’assegno di divorzio.

Cosa succede se l’assegno di divorzio viene revocato? La Cassazione con l’ordinanza n. 4499/2021 ha risposto a tale domanda: “il diritto alla quota del TFR spetta all’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile che del primo costituisce presupposto, se quel trattamento sia stato corrisposto all’ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio e non può essere posto nel nulla dalla sopravvenuta revoca dell’assegno divorzile, destinata ad operare ex nunc, a far data dalla proposizione della relativa domanda”.

Qual è la quota di TFR spettante all’ex coniuge?

L’art. 12 bis della legge sul divorzio stabilisce che la quota di TFR spettante al coniuge richiedente corrisponde al 40% dell’indennità totale, in relazione agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Tale calcolo descritto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15299/2007 la quale stabilisce che: “l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo”.

Per cui il TFR spettante all’ex-coniuge è pari alla quota del 40% della liquidazione maturata dal lavoratore negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Per calcolare il TFR spettante all’ex-coniuge, bisogna rapportarlo agli anni di matrimonio, altresì, si precisa che il periodo va dal giorno delle nozze fino alla sentenza definitiva di divorzio, il quale comprende anche il periodo della separazione consensuale e/o legale.

Inoltre la giurisprudenza maggioritaria ha chiarito la quota di competenza del coniuge divorziato deve essere calcolata sulla somma effettivamente dovuta e percepita dal lavoratore e non sulla somma “lorda” ovverosia gravata dagli oneri fiscali.

L’ex-coniuge ha diritto ad ottenere la quota di TFR già percepito dal lavoratore in anticipo?

La Cassazione con sent., n. 19427/2003 – n. 19046/2005 – n. 24421/2013 ha precisato che il calcolo della quota di TFR dovuta all’ex-coniuge del lavoratore, deve essere effettuata al netto degli anticipi richiesti ed ottenuti dallo stesso, in costanza di matrimonio. Ragion per cui l’anticipo del TFR in busta paga non deve essere preso in considerazione per stabilire la percentuale dovuta all’ex-coniuge divorziato. La Cassazione, altresì, afferma che gli anticipi del TFR percepiti in busta paga dal lavoratore diventano di esclusiva appartenenza del lavoratore nonché parte del suo patrimonio personale.

La quota al TFR è rinunciabile?

Il TFR in sede di divorzio è un diritto di credito rientrante nell’ambito dei diritti disponibili come tali, possono costituire oggetto di rinuncia, contrattazione e transazione. Per cui tra i diritti negoziabile rientrano quelli di natura patrimoniale, al cui interno è ricompresa la quota del TFR, che pertanto è rinunciabile a fronte del pagamento di una somma determinata e concordata dai conigi.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

Articoli Correlati

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com