L'Avvocato del MartedìPrimo Piano

RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ DANNI DA SANGUE: INDENNIZZO TRASFUSIONI E VACCINAZIONI

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

L’art. 32 I comma della Carta Costituzionale dispone: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Da una prima lettura del dettato costituzionale si evince che l’obiettivo finale dell’ordinamento è la tutela della “salute” quale bene primario individuale e della collettività.

Il riconoscimento al diritto alla salute della qualifica di diritto fondamentale comporta delle conseguenze giuridiche, quali l’inalienabilità, l’intrasmissibilità e l’indispobinibilità.

Dunque, nel momento in cui il diritto alla salute del cittadino viene leso necessita di una adeguata tutela giuridica.

Quali tutele sono previste per il cittadino che subisce delle menomazioni della salute derivante da trattamenti sanitari?

  • Il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c;
  • Un equo indennizzo in ossequio alla violazione dell’art. 32 Cost. dacché il danno non derivante da fatto illecito sia conseguenza dell’inadempimento di un obbligo legale o la violazione di un diritto previsto per legge;
  • Misure di sostegno assistenziale previste per legge come nel caso della disciplina apprestata dalla legge 210/1992.

I danni da emotrasfusioni comprendono i danni da contagio di malattie come l’HBV (epatite B), l’HVC (epatite C)  e l’HIV contratte all’esito di emotrasfusioni infette o anche da vaccinazioni.

L’azione potrà essere rivolta al Ministero della Salute e/o alla struttura ospedaliera e al medico ritenuto responsabile.

Quali sono i termini per la presentazione della domanda di indennizzo e quando iniziano a decorrere?

La domanda per ottenere l’indennizzo per epatite post- trasfusionali (HBV e HCV) deve essere presentata entro il termine perentorio di anni tre (3) dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza del danno, generalmente, coincide con quello in cui viene diagnosticata la patologia. Difatti, la Cassazione ha stabilito a tal proposito, che in tali situazioni il dies a quo della prescrizione debba decorrere dal momento in cui il danneggiato percepisce o può percepire, secondo l’ordinaria diligenza, l’evento lesivo oltre la sua ingiustizia (Cass. Sez. III n. 2645/2003 e conf. Cass. n. 77776/2018).

 In tali casi il Ministero della Salute è chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. per i danni derivanti da omessa vigilanza e controllo. La persona danneggiata potrà agire dal momento della percezione della patologia (ad es: diagnosticata attraverso un referto medico) e/o usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche vigenti nel periodo considerato.

A tale proposito l’ordinanza num. 29766/2020 della Corte di Cassazione in merito alla responsabilità extracontrattuale derivante dal danno subito dal paziente sottoposto a un’attività pericolosa di emotrasfusione ha stabilito: “ la prova del nesso causale tra la trasfusione e il contagio da virus HVC può basarsi anche su presunzioni, ma solo se risulti dimostrato l’idoneità della condotta a provocare il contagio e la struttura sanitaria non abbia predisposto o non abbia prodotto in giudizio la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfusa”.

Dall’altronde bisogna dare dimostrazione della prova del danno.

Il paziente che pretende di ricevere l’indennizzo in ossequio alla legge 210/1998 deve dare dimostrazione dell’effettività del danno subito, dunque, provare la presenza di danni irreversibili derivanti da epatiti post-trasfusionali in particolare:

  • L’effettuazione della terapia trasfusionale presso la struttura ospedaliera;
  • Il verificarsi del danno irreversibile;
  • Il nesso causale tra le danno e sangue infetto, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica;

La Cassazione (Cass. 18392/2017 e Cass. 28991/2019) ha stabilito che il principio che l’onere della prova è distribuiti così: il danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto o il contatto sociale e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore; la struttura di converso ha l’onere di provare di aver agito con diligenza dimostrando che le sacche di sangue utilizzate provenivano da centri preposti alla fornitura alla tracciabilità ed al controllo.

Difatti la Cassazione nell’ordinanza sopra esposta dello scorso gennaio ha precisato che l’impossibilità di tracciare una sacca di sangue trasfusa comporta l’irregolarità della tenuta della cartella clinica “cui può ricollegarsi l’affermazione di responsabilità contrattuale, con riguardo alla prova presuntiva”.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

Articoli Correlati

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com