RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ CONDOMINIO: VALORIZZAZIONE DELL’AMMINISTRATORE IN MEDIAZIONE (RIFORMA PROCESSO CIVILE)

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

La materia della mediazione nel corso del tempo ha subito diverse modifiche, disciplinata dal decreto legislativo del 4.03.2010 n. 28 recante “attuazione dell’art. 60 della legge 18.06.2009 n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, successivamente modificata dal “Decreto del fare” del 21.06.2013 n. 69, recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economica” convertito con legge del 09.08. 2013 n. 98.

I vari interventi ivi previsti rispondono all’esigenza di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promovendo il ricorso a procedura extragiudiziali.

L’intervento normativo rubricato “misure in materia di mediazione civile e commerciale” recava rilevanti modifiche al d.lgs. n. 28/2010, il quale così come riformata nel 2013 ad opera del “decreto del fare”, introduceva la reintegrazione dell’obbligatorietà della mediazione (art. 5 comma 1 – bis, d.lgs. 28/2010, ove nelle materie del procedimento di mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda).

L’art. 5 comma 1- bis d.lgs n. 28/2010 ha previsto l’obbligatorietà della mediazione in determinate controversie espressamente elencate specialmente:

Per le materie espressamente elencate all’art. 5 comma 1-bis, del d.lgs n. 28/2010 la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, altresì con la riforma del 2013, si è escluso dall’elenco delle controversie alla disciplina della mediazione quella in materia del risarcimento del danno.

L’istituto della mediazione è in continua evoluzione, difatti a seguito della “pandemia legata al Covid-19” è stata di fatto, prevista una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria.

Il Decreto-legge n. 6/2020 comma 6 ter, prevede “ nelle controversie in materia obbligatoria contrattuale, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid- 19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6 bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 bis dell’art. 5 del d.lgs 28/2010, costituisce condizione di procedibilità”.

In materia di mediazione obbligatoria, cosa prevede la riforma del processo civile?

Una delle previsioni contenute nella riforma del processo civile – d.d.l. recante la delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa alle controversie – (testo di riforma del processo civile approvato al Senato).

L’obiettivo della riforma è quello di ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio attraverso un potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).

In questo ambito si inseriscono importanti novità in materia condominiale, difatti, la Commissione ha modificato l’art. 2 del d.d.l., la norma che individua principi e criteri direttivi concernenti la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, aggiungendo ulteriori disposizioni in materia, in particolare:

Per cui attraverso questa disposizione, l’amministratore di condominio potrà gestire i procedimenti di mediazione con un ampio margine di autonomia nella fase della trattiva, poiché costui potrà in modo legittimo attivare, aderire e partecipare ai procedimenti di mediazione senza il previo consenso dell’assemblea condominiale.

In tal caso, viene concessa una maggiore discrezionalità ed autonomia all’amministratore di condominio, il quale potrà entrare in mediazione e successivamente sottoporre all’attenzione dei condomini l’eventuale accordo di conciliazione e/o l’eventuale proposta del mediatore bonaria, cosicché l’assemblea condominiale potrà pronunciarsi con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c. per la validità della deliberazione.

Tra l’altro d.d.l. prevede nella riforma, che in caso di mancata approvazione da parte dell’assemblea condominiale, la proposta del mediatore si intenderà non approvata ovvero la conciliazione si intenderà conclusa con verbale negativo di mediazione.

Con l’eventuale riforma del processo civile, in materia di mediazione condominiale, non sarà più necessario che ogni fase della procedura passi attraverso il preventivo vaglio della assemblea condominiale, difatti, solamente a seguito del verbale di conciliazione e/o proposta del mediatore, l’assemblea condominiale potrà intervenire con il proprio voto, che potrà essere favorevole o contrario.

L’eventuale riforma del processo civile, in materia di mediazione condominiale,  attraverso l’introduzione di questa novità, consentirà di velocizzare la procedura e anche di valorizzazione della figura dell’amministratore che si troverà nella posizione di poter trattare per ottenere una proposta che possa da subito accontentare l’assemblea o avere un parere sfavorevole.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

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