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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ AFFITTO: IL CONDUTTORE A FINE CONTRATTO HA L’OBBLIGO DI TINTEGGIARE CASA?

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

L’art. 1576 c.c. rubricato “mantenimento della cosa in buono stato locativo” stabilisce: “il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore”.

La disciplina giuridica, dunque, nell’individuare gli obblighi del locatore, afferma che questi è tenuto:

  • Garantire il pacifico godimento durante tutto il periodo della locazione;
  • Consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
  • Mantenerla in stato da servire all’uso convenuto.

Per cui, nel caso specifico, la tinteggiatura delle pareti di casa alla fine della locazione, una volta dichiarata la disdetta dal contratto di affitto nei termini previsti di legge, l’affittuario non è obbligato a tinteggiare la casa prima di lasciarla, così come molto spesso viene stimato dai proprietari della stessa.

A tale proposito la Corte di Cassazione con sentenza n. 29329/2019 ha stabilito: “è nulla la clausola che obbliga l’inquilino a fine locazione a eliminare le conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell’immobile, quindi ritinteggiandolo”.

Per cui secondo la giurisprudenza costante, si esclude l’obbligo dei conduttori a tinteggiare l’immobile a fine contratto, difatti, i costi della tinteggiatura non possono gravare sui conduttori.

Un ulteriore precisazione della costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: “la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso – ponendo a carico le spese per la tinteggiatura delle pareti – deve considerarsi NULLA, ai sensi dell’art. 79 della legge 392/78 perché addossando al conduttore una spesa ordinaria di manutenzione, che la legge pone, di regola, a carico del locatore ex art. 1576 c.c., attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore Cass. n. 11703/2002.”

Per cui è nulla la clausola del contratto di locazione che impone al conduttore l’obbligo di tinteggiare a fine locazione e l’unico corrispettivo lecitamente concordato a carico del conduttore è il canone di locazione al momento della stipula dello stesso.

Facciamo un esempio: Il padrone di casa deve provvedere alla sostituzione delle corde delle persiane consumate dall’uso quotidiano o il rinnovo del pavimento (parquet e/o moquette) usurata dal tempo per il continuo calpestio. Se si dovesse guastare la caldaia e/o scaldabagno, l’acquisto del nuovo impianto o la riparazione del vecchio è una spesa che deve sostenere sempre il locatore. Se si dovesse danneggiare la ringhiera del balcone per uso quotidiano e per le intemperie a cui è sottoposta è sempre a carico del padrone di casa. Il conduttore deve provvedere alla manutenzione ordinaria della casa e al buon mantenimento della cosa concessa in locazione.

Dunque, in assenza di patti contrari, quando si lascia una casa in affitto non bisogna imbiancare poiché è onere del proprietario dell’immobile stuccare e dipingere le pareti, di converso, lo stesso non potrà neanche trattenere la cauzione consegnatagli all’inizio del contratto per compensare le spese poiché illegittima e non disciplinata da nessuna articolo del codice civile.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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