RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’: NEGOZIAZIONE ASSISTITA_QUALI I SUOI VANTAGGI E DIFFERENZE CON LA MEDIAZIONE.

Negoziazione assistita è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativa alla giurisdizione ordinaria volta a risolvere bonariamente ed in presenza degli avvocati determinate questioni giurisdizionali.

Difatti, il legislatore con il decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 ha introdotto la procedura di negoziazione assistita e delle mediazioni in materia civile volta a ridurre i contenziosi e i carichi giudiziari.

In cosa consiste la negoziazione assistita?

La convenzione di negoziazione assistita consiste in un “mero” accordo per mezzo del quale le parti in lite assistite dai loro avvocati convengono di risolvere in via amichevole e bonaria una controversia. A norma dell’art. 2 della D.l. 132/2014 deve contenere un termine concordato dalle parti per l’espletamento della procura che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 gg su richiesta concordata dalle stesse parti in causa).

Quali materie rientrano nella negoziazione assistita?

La negoziazione assistita è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, difatti, il mancato espletamento della stessa, viene sanzionato con l’improcedibilità della domanda solo quando è prevista in maniera obbligatoria e non quando risulta facoltativa e volontaria.

La negoziazione assistita è obbligatoria:

I casi in cui la negoziazione assistita è facoltativa:

Quando le parti decidono di avviare la procedura di negoziazione assistita – sia obbligatoria sia facoltativa – la convenzione deve essere redatta per iscritto a pena di nullità, in forma scritta e conclusa con l’assistenza degli avvocati delle parti, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale.

Il procedimento: inizia con l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, cosicché la parte che si avvale di tale procedura, invia a controparte, tramite il proprio legale, un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Nella lettera di invito bisogna specificare:

A questo punto, se l’invito alla negoziazione assistita è accettato, in tal caso si fissa un appuntamento per discutere dei termini bonari della controversia la quale può avere esito positivo o negativo. Difatti, se l’accordo è negativo, gli avvocati dovranno redigere una dichiarazione di mancato accordo. Se invece, l’accordo è positivo, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano sia l’autografia delle firme che la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Infine, l’accordo di negoziazione assistita costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto ai sensi dell’art. 480 II comma c.p.c.

A tal proposito il Tribunale di Paola si è pronunciata su una questione vertente in materia di negoziazione assistita obbligatoria, nella specie: “in un procedimento avente ad oggetto la richiesta di pagamento somme inferiore ad € 50.000, in cui era stata esperita la procedura di mediazione e non quella di negoziazione assistita. Il Tribunale precisava che le domande di pagamento di somme a qualsiasi titolo fino ad € 50.000 rientrano tra quelle per le quali è previsto a pena di improcedibilità l’esperimento della convenzione del procedimento di negoziazione assistita e, dunque non può essere sostituito dalla procedura di mediazione.

La negoziazione assistita assume un rilievo in materia di separazione e divorzio. L’art. 6 II capo del decreto di giustizia è dedicato alla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.

I coniugi possono raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, tramite gli avvocati, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.

Quali le differenze tra mediazione e negoziazione assistita?

Mediazione e negoziazione assistita entrambi gli istituti rientrano nell’ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution) con finalità deflattiva del sistema giudiziario. Gli istituti sono diretti a risolvere controversie mediante un accordo di natura privatistica tra le parti in liti, non sono alternativa l’uno all’altra ma operano all’interno delle controversie distinte per materia. La differenza tra la mediazione e la negoziazione:

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