RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’: LA MEDIAZIONE POST RIFORMA CARTABIA_ IL NUOVO RUOLO DELLL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Con la riforma Cartabia introdotta dal D.lgs. n. 149/2022 ha rivoluzionato il panorama della mediazione in materia condominiale obbligatoria e, in modo particolare il ruolo dell’amministratore di Condominio. L’ art. 71 quater disposizioni attuative del C.C. ha introdotto il nuovo art. 5 – ter del D.lgs n. 28/2010 il quale recita: “L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.

Il D.lgs- n. 28/2010 definisce le controversie in materia condominiale soggette a mediazione, con riferimento specifico alle situazioni in cui le regole e le norme previste dal c.c. e dalle disp. att. al c.c. non sono state rispettate o sono state applicate in modo del tutto illegittimo.

Si applica alle questioni controversie come:

Pertanto, con la nuova riforma, la mediazione in condominio assume un ruolo di passaggio preliminare ed obbligatorio, condizione preliminare senza la quale non si può adire in giudizio, la ratio è proprio quella di ridurre il carico pendente nelle aule di tribunali cercando di risolvere in modo amicale e cooperativo innanzi ad un soggetto terzo ed imparziale “il mediatore” la questione controversia.

La novità della riforma Cartabia in materia di mediazione obbligatoria è il NUOVO RUOLO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.

Il legislatore con la nuova riforma ha maggiormente responsabilizzato la figura professionale dell’amministratore di condominio al fine di snellire il procedimento di mediazione in modo particolare:

In tal caso, il verbale o la proposta finale di transazione ai fini della valutazione dei condomini deve essere fissato un termine (generalmente non superiore a giorni 15, poiché deve rientrare entro il termine dilatorio dei tre mesi della mediazione), concesso dal mediatore, ai fini dell’approvazione o meno della proposta, difatti spirato inutilmente il termine fissato, la conciliazione dovrà intendersi conclusa negativamente.

Infine alla luce della riforma Cartabia il nuovo art. 5 D.lgs. n. 28/2010 prevede la condizione di procedibilità della domanda in sede di mediazione per le materia condominiale, quest’ultima ha inciso notevolmente nel nuovo ruolo dell’amministratore ampliando i suoi poteri e riconoscendo una maggiore responsabilità ed autonomia in sede di mediazione. L’amministratore viene investito di un potere decisionale, qualora ritenga di agire per tutelare gli interessi del condominio o per resistere all’altrui iniziative che lo stesso ritenga lesiva degli interessi dei condomini, al fine di trovare una soluzione bonaria. Quest’ultimo dovrà solamente passare dall’assemblea condominiale solamente ai fini dell’approvazione della proposta conciliativa discussa in mediazione.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

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