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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ SINISTRI STRADALI: CRISI EPILETTICHE

Avvocato Francesca Paola Quartararo

Di recente la Cassazione con sentenza n. 28435/2022 si è soffermata su una questione interessante in tema di sinistri stradali sulla responsabilità del conducente che soffre di crisi epilettiche. Difatti, la Cassazione ha chiarito: “sussiste la responsabilità penale per omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale non è esclusa se il soggetto che si pone alla guida soffre di crisi epilettiche e ha già avuto attacchi mentre era alla guida, anche se più lievi. Trattasi di un caso evidente di colpa cosciente.

Entriamo nel merito della decisione della Corte di Cassazione:

Cosa s’intende per colpa cosciente?

La colpa cosciente si verifica allorquando un soggetto prevede che la sua condotta possa cagionare l’evento dannoso, ma agisce ugualmente con la convinzione e fiducia di poterlo evitare.

Facciamo un esempio scolastico: soggetto “lanciatore di coltelli” lancia i coltelli verso un altro soggetto “bersaglio” qui, il soggetto agente è consapevole del rischio che sta correndo ma è sicuro di poter evitare di colpire la persona grazie alle sue abilità. Inoltre, la norma di cui all’art. 63 n. 3 c.p. stabilisce un ulteriore aggravio per la colpa cosciente rispetto a quella generale, poiché il soggetto agente si rappresenta e prevede l’offesa ma erroneamente ritiene con certezza che non si verificherà come conseguenza della propria azione od omissione. La caratteristica che distingue la colpa cosciente è l’atteggiamento psicologico dell’azione del soggetto agente il quale non accetta neppure il rischio del verificarsi del risultato.

Alcuni esempi giurisprudenziali avvenuti di recente:

  • Il caso Schettino, con la quale la Cassazione ha riconosciuto la colpa cosciente del comandante della nave in quanto “pur consapevole della presenza di bassi fondali di scogli in prossimità dell’isola del Giglio, ordinava di modificare la rotta programmata per transitare a distanza ravvicinata della costa e fino all’ultimo non definitiva da tale decisione, confidando nella propria capacità marinaresche e ritenendo di essere in grado di evitare il concretizzarsi del rischio d’impatto (Cass. Pen.Sez. IV 12/05/2017 n. 35585).
  • Si ricorda il Caso Vannini, in cui il sig. Ciontoli, quale padre della fidanzata del ragazzo Marco, è stato dichiarato dalla Suprema Corte colpevole di omicidio colposo con dolo eventuale poiché, pur di evitare che si venisse a sapere che aveva sparato e rischiare di perdere il proprio lavoro da agente segreto, aveva accettato la possibilità che il ragazzo morisse, omettendo di fornire la ricostruzione dell’incidente e permettere così ai medici di sapere come intervenire e salvare la vita al giovane Vannini.

Ritornando alla nostra vicenda processuale, il conducente di un’automobile viene ritenuto responsabile in primo e secondo grado per il reato di omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Il caso: un soggetto consapevole del proprio malessere “crisi epilettiche” si metteva alla guida della propria autovettura e, perdeva il controllo del mezzo, urtando prima dei mezzi parcheggiati sulla pubblica via e poi due coniugi che passeggiavano su un marciapiede, cagionando la morte immediata di uno dei sue passanti.

La Cassazione si è pronunciata nel seguente modo: “responsabile chi soffre di crisi epilettiche e guida”, muovendo dal presupposto che l’art. 115 C.d.S. richiede che chi guida debba essere idoneo, per requisiti fisici e psichici, al momento in cui si pone alla guida. Secondo la CTU che ha sottoposto a visita l’imputato, il neurologo ha affermato che lo stesso soffriva di crisi plurime durante l’anno, delle quali alcune proprio mentre era alla guida, anche se lievi e tali da consentirgli di fermarsi. Sulla base di ciò, i giudici di merito abbiano “ritenuto che l’imputato avesse piena cognizione che la patologia da cui era affetto comportasse episodi di perdita cosciente e che lo rendesse inidoneo alla guida, escludendo che l’evento verificatosi fosse del tutto straordinario e imprevedibile per il soggetto agente, configurandosi così ipotesi di colpa cosciente, il quale soggetto consapevole della sua malattia, per cui avrebbe dovuto prevedere in concreto la possibilità di cagionare l’evento, ciononostante agisca con l’erronea convinzione di potere evitare l’evento lesivo”.

Per cui le persone affette da una forma di “epilessia” possono avere il rilascio della patente e guidare secondo quanto stabilito dal “Decreto Ministeriale del 30/11/2010 e succ. modifiche” quando:

  • Una persona che mostra sintomi di crisi epilettica isolata o perde conoscenza non deve guidare salvo che, non vi sia un preventivo di uno specialista in neurologia o in una disciplina equiparata, che deve specifica il periodo di interdizione alla guida.
  • Una persona è considerata affetta da epilessia qualora abbia due o più crisi epilettiche non provocate a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra.

In relazione alla normativa citata, è necessario che il paziente affetto da epilessia produca un certificato medico rilasciato dal neurologo di una struttura pubblica che attesti che il paziente non abbia crisi epilettiche per cui sia idoneo alla guida, in mancanza del quale mettersi alla guida risulterebbe altamente pericoloso per sé e per l’incolumità pubblica.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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