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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: OMISSIONI E NESSO DI CAUSALITA’

Quando una coppia decide di separarsi, spesso e volentieri, capita che l’uno attribuisca la colpa all’altro compagno per la lacerazione del matrimonio. In parole più semplici, viene addebitata la separazione in sede giudiziale.

Ma cosa s’intende per addebito della separazione, come funziona e quali conseguenze si ripercuotono fra gli (ex) coniugi?

Per addebito della separazione s’intende una condizione giuridica ove ognuno dei coniugi provi – nesso causale – che la fine del matrimonio avviene a causa della violazione di uno dei doveri coniugali. A tal proposito la Corte di Cassazione ha chiarito il concetto di separazione con addebito specificando che: “l’addebito della separazione presuppone la dimostrazione che la crisi coniugale irreversibile sia esclusivamente attribuibile al comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi: deve sussistere il nesso causale tra i comportamenti addebitati e l’insopportabilità della convivenza. Difatti, se non si riesce a provare che il comportamento contrario a tali doveri, posto in essere da uno dei coniugi o da entrambi, sia stato la causa effettiva del fallimento della convivenza, viene legittimamente pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 24610/2022)”.

L’addebito può essere richiesto, in queste circostanze:

  • Al momento della separazione;
  • La separazione deve essere giudiziale e non consensuale.

La separazione giudiziale senza addebito si manifesta allorquando entrambi i coniugi non chiedono la pronuncia di addebito o nel caso in cui fatta la domanda, in mancanza dei presupposti – del nesso di causalità – il Giudice respinge la domanda. Nel caso di separazione giudiziale con addebito la richiesta viene formulata da uno e/o entrambi le parti in causa ed il giudice, in presenza dei presupposti, decide di accoglierla in favore dell’uno o dell’altro.

Facciamo un esempio: Caio e Maria sono sposati da diverso tempo, ma ad un certo punto Caio, annoiato dalla routine quotidiana, incontra Alba, dal quale nasce una relazione extra-coniugale. Quando Maria, moglie di Caio, scopre l’infedeltà del marito, decide di separarsi e adire alle autorità competenti con chiedere la separazione con addebito. Ci può essere addebito della separazione per tradimento?

A tale proposito gli Ermellini rispondono a questa domanda con la sentenza n. 17741/2013 ove ribadiscono il principio di diritto secondo cui: “l’infedeltà di un coniuge può essere rilevante al dine dell’addebitabilità della separazione solo quando sia stata la causa della frattura del rapporto coniugale e non quando risulti che essa non abbia avuto incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come quando si accerti una rottura tra i coniugi già esistente prima del tradimento, e quindi, una situazione autonoma ed indipendente dalla successiva violazione al dovere di fedeltà tra i coniugi”.

Il marito è infedele? Cass. n. 31950/2018 ha stabilito che: “al marito infedele non spetta il risarcimento da morte del congiunto a seguito del sinistro stradale, in quanto il vincolo affettivo è già venuto meno”. La giurisprudenza di legittimità palesa come un ex-coniuge rimasto vedovo a causa di un sinistro stradale, in caso di tradimento accertato, non possa ottenere a nessun titolo alcuna forma di risarcimento per la perdita subita.

 Altri casi in cui si configura l’addebito della separazione:

  • Violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
  • Violazione dell’obbligo di fedeltà;
  • Violazione dell’obbligo della coabitazione;
  • Violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • L’abbandono del tetto coniugale;
  • Il nesso causale tra la violazione e la crisi coniugale che ha condotto all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 

Quali sono le conseguenze a seguito di addebito della separazione?

Nel caso in cui il Giudice accerti la sussistenza dei requisiti per espletare l’addebito a favore dell’uno o dell’altro coniuge, ne deriva che, al coniuge a cui è stata addebitata la separazione perde il diritto a ricevere:

  • Un eventuale assegno di mantenimento – conservando il diritto degli alimenti-;
  • Perdita dei diritti successori inerenti allo stato coniugale.
  • Possibilità di richiedere in sede di separazione con addebito, il risarcimento del danno per i danni patiti in conseguenza del comportamento contrario a doveri nascenti dal matrimonio.
  • Il diritto al vitalizio a cario dell’eredità nel caso in cui il coniuge godesse degli alimenti prima dell’apertura della successione;
  • Il mantenimento al diritto alla pensione di reversibilità a prescindere dal fatto che il coniuge superstite godesse (o meno) di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto (Cass. n. 6474/2019).
  • Infine il coniuge a cui è addebitata la separazione è condannato al pagamento delle spese legali.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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