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Dipartimento per l’informazione e l’editoria: Credito di imposta edicole

Credito di imposta edicole (dal sito del dipartimento)

 

Ecco il D.P.C.M. 31 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, stabilisce le disposizioni applicative del credito d’imposta.

Premesso che

L’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e modificato dall’articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020.

L’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha prorogato la misura, con alcune modifiche, anche per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

Il D.P.C.M. 31 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, stabilisce le disposizioni applicative del credito d’imposta.

La circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 17 luglio 2020 fornisce precisazioni in relazione alle modalità applicative del credito d’imposta per l’anno 2020.

Per l’anno 2019, il credito di imposta è destinato ai seguenti beneficiari:

  1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  2. esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Per l’anno 2020, il credito di imposta è destinato a:

  1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  2. esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi). Ai sensi dell’articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
  3. imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Per gli anni 2021 e 2022, il credito di imposta è destinato a:

  1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  2. imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  • sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo
  • residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici
  • indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e nella circolare del Capo del Dipartimento del 17 luglio 2020 e, in particolare,
    • nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;
    • nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (ammesse per i soli anni 2019 e 2020): la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10;
    • nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici (ammesse per gli anni 2020, 2021 e 2022): la presenza del codice attività primario 82.99.20.

La domanda va presentata dal 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta.

 

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”

Per maggiori informazioni

  • Per istruzioni sulla compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 27 agosto 2021)
  • Per assistenza tecnica per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00
  • Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica credito.edicole@governo.it

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