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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ RUMORI INTOLLERABILI E MOLESTI: E’ POSSIBILE IL RISARCIMENTO DANNI …

 

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

I rumori molesti provocati dai vicini di casa elargiscono la possibilità a chi subisce forti disagi di poter chiedere innanzi all’autorità giudiziaria competente, il risarcimento del danno per il mancato godimento del diritto ad un’abitazione vivibile – così stabilito da una recente conclusione dell’ordinanza della Cassazione n. 21649/2021. –

Secondo la recente pronuncia della Corte, spetta il risarcimento del danno di natura morale ad una coppia che, a causa dei forti rumori provenienti dallo scarico del bagno dei vicini, non potevano godere del diritto a un’abitazione vivibile.

Nella specie, una coppia ricorreva in Tribunale per accertare che la creazione di un doppio servizio nell’appartamento dei vicini provocasse immissioni sonore “talmente intollerabili” provenienti dallo scarico e posizionate vicino alla camera da letto tale da provocare forti disagi per l’uso del bagno di giorno e di notte ai ricorrenti e, chiedere il risarcimento del danno subito.

Secondo la Corte accertata la circostanza – per mezzo della fase istruttoria del CTU: secondo la quale il secondo bagno realizzato nella parete comunicante con la camera da letto della coppia, alla quale si poggiava la testiera del letto e che le dimensione ridotte dell’appartamento non consentono di adottare soluzioni diverse – stabiliva che le immissioni in effetti recano disturbo soprattutto di notte e durante le prime ore dell’alba, compromettono la normale qualità della vita, a ridosso della camera da “letto” destinata al riposo.

A seguito gli accertamenti della fase istruttore, la Corte ordinava l’esecuzione, riconoscendo alle parti un risarcimento danni, liquidato in via equitativa in € 500,00 all’anno e decorrente dall’anno 2003 a causa del disturbo provocato nelle ore notturne, che ha provocato la lesione al libero e pieno esercizio delle attitudini della coppia, in violazione dell’art. 8 della CEDU.

Difatti, il giudice nell’effettuare tale valutazione deve tenere conto di una serie di cose quali:

  • La situazione ambientale;
  • Le caratteristiche della zona;
  • Delle abitudini dei condomini;
  • Della sensibilità media dell’uomo;
  • Tutelare il diritto al riposo;
  • Tutelare il diritto ad un’abitazione vivibile;
  • La prova del danno, in tale situazione, può essere data anche con presunzioni, nel rispetto delle norme di comune esperienza.

I principi a cui si è uniformata la Corte nel momento in cui ha accertato la lesione di un danno morale causato dal pregiudizio arrecato dal rumore proveniente dai tubi di scarico del vicino di casa e per le ripercussioni che esso presenta sulla qualità della vita e quindi sulla salute quale diritto costituzionalmente garantito, ed altresì:

  • la norma che regola i rapporti tra i private per le immissioni moleste è l’art. 844 c.c. secondo la quale, anche se le immissioni non superano i limiti stabiliti dalle norme d’interesse generale, il giudizio sulla tollerabilità deve essere effettuato dal giudice in base al suo prudente apprezzamento ed effettuando un contemperamento tra le necessità della proprietà privata e quelle della produzione;
  • Il principio della Corte di Strasburgo in diverse occasioni ha ribadito il diritto alla vivibilità dell’abitazione e alla qualità della vita al suo interno, riconoscendo, in presenza d’immissioni intollerabili il risarcimento del danno morale anche in assenza di una condizione di malattia;
  • Altresì, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento anche in assenza di un danno biologico quando si lede il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione.
  • Infine, il danno conseguenza in ogni caso, deve nascere dalla dimostrazione dei disagi sofferti in conseguenza della scarsa vivibilità della casa.

Per cui il risarcimento del danno non patrimoniale si consegue anche senza la prova del danno stesso, il che indica è risarcibile il danno non patrimoniale anche se non provato quando provoca “una lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla piena esplicazione delle proprie abitudini di una vita quotidiana, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti” protetti  dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo CEDU (Cass. sez. n. 3/20927/2015; Cass. II civ. n. 1606/2017).

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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