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L’Avv. Varrica spiega l’ordinanza della Regione Siciliana dell’08 aprile valida dal 10 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020

Mentre i cittadini Siciliani volgevano lo sguardo verso la Superluna, la sera dell’08 aprile la Regione Siciliana  emanava l’ ordinanza contingibile ed urgente n. 15 in materia di igiene e sanità pubblica recante misure per  la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tale esigenza emerge dalle comunicazioni dei competenti uffici dell’ASP, secondo cui la situazione
epidemiologica in tutto il territorio regionale registra un aumento del numero complessivo dei contagi
rispetto ai dati rilevati nei precedenti giorni, sebbene sia apprezzabile una diffusione del contagio inferiore  rispetto ad altre parti del territorio nazionale.
Nelle premesse dell’ordinanza si legge, che il Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche  dell’Università di Palermo, ritiene efficaci le misure di contenimento adottate dalla Regione Siciliana per  contrastare il diffondersi del contagio, evidenziando come la Sicilia, alla luce dei dati raccolti  sull’andamento dell’epidemia sin dalla fine di febbraio, potrebbe essere la prima Regione italiana a  raggiungere l’obiettivo di “zero contagi” solo se continua a mantenere le restrizioni in vigore.
Nello specifico, occorre chiarire che rimangono in vigore tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza
contingibile ed urgente n. 14 che prevedeva all’art. 4 che:

– È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso
il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore.
– E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con
l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della
propria residenza o domicilio.
– Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in  prossimità della abitazione.

A queste prescrizioni si aggiunge : 

– negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori
sono tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al
frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
E’ disposto altresì che
– in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo
a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.

Ed ancora, l’ordinanza n. 15, reitera un divieto già rassegnato con l’ordinanza n. 13 dell’ 01.04.2020 (
successivamente abrogata), non riproposto con l’ordinanza n. 14 del 03.04.2020 e cioè che
– le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta
al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
Ed inoltre, considerato che nel periodo delle festività pasquali, è più elevato il rischio di un aumento non
controllato degli spostamenti delle persone,  permane il divieto di gite fuori porta e di spostamento nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di  villeggiatura.

La mancata osservanza degli obblighi comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente e  come specificato negli articoli precedenti, il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto  costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a €  3.000,00.
L’ordinanza ha validità dal 10 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020.

Filippo Virzì

Giornalista radio/televisivo freelance, esperto in comunicazione integrata multimediale.

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