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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ MATRIMONIO: REGIME DI SEPARAZIONE DI BENI

Cosa è la separazione dei beni?

La separazione dei beni e/o divisione dei beni permette, ai coniugi in costanza di matrimonio, di mantenere separati i beni posseduti. Il regime di separazione dei beni viene disciplinato dall’art. 215 c.c. che stabilisce che “I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquisitati durante il matrimonio” nonché dagli artt. 216 – 219 c.c. del libro I dedicato al regime patrimoniale della famiglia.

Si tratta, di un regime patrimoniale alternativo alla comunione dei beni, in cui ciascun coniuge rimane unico gestore dei beni acquisti prima che in costanza di matrimonio.

Come si costituisce il regime di separazione dei beni?

I coniugi possono adottare il regime patrimoniale di separazione dei beni in tre diversi momenti:

  1. Prima del matrimonio con convenzione stipula di fronte al notaio in presenza di due testimoni nella forma di atto pubblico (ex art. 162 – 163 – 164 c.c.);
  2. I coniugi possono rendere una dichiarazione di propria volontà di adottare il regime di separazione al celebrante – durante la celebrazione – in mancanza del quale il regime si applica automaticamente è la comunione dei beni;
  3. Dopo il matrimonio, in caso di scelta di comunione dei beni, i coniugi possono cambiare il proprio regime patrimoniale (dalla comunione alla separazione) innanzi al notaio in presenza di due testimoni nella forma di atto pubblico.

Perché scegliere il regime della separazione dei beni? Quali sono i suoi vantaggi?

Il regime di separazione dei beni presenta dei vantaggi per i coniugi quali:

  • Vantaggi fiscali: nel caso in cui uno dei due coniugi abbia una propria attività che possa comportare una responsabilità patrimoniale (si pensi dalla libera professione e/o attività impresa ad alto rischio finanziario) o nel caso in cui vi siano condizione economiche precarie e rischiose. Infatti, la separazione dei beni impedisce ai creditori di uno dei due coniugi di pignorare i beni di proprietà comune, andando a pregiudicare, in quota parte, anche il coniuge debitore;
  • La separazione dei beni non modifica le regole della successione mortis causa;
  • Semplificazione della circolazione del patrimonio, cioè un coniuge potrà vendere o dare in locazione o in ipoteca un immobile di proprietà esclusiva senza dover chiedere il consenso all’altro coniuge o senza che questi vi partecipi all’atto notarile;
  • In caso di divorzio e/o separazione tra i coniugi non necessita la divisione dei beni;
  • In caso di pignoramento il coniuge non debitore non rischia nulla;
  • L’amministrazione dei beni in separazione spetta al titolare del bene;
  • E’ possibile usufruire di agevolazioni sull’acquisto della prima abitazione nel caso in cui solo uno dei due coniugi ne abbia già usufruito.

Inoltre, non esistono particolari svantaggi riguardano il regime di separazione dei beni. I coniugi possono decidere, nonostante l’adozione del regime di separazione dei beni, in costanza di matrimonio, acquistare uno o più beni in comune, si pensi ad esempio all’acquisto di altra casa, in tal caso la proprietà può essere cointestata ad entrambi i coniugi.

Cosa succede se uno dei due coniugi muore in costanza di matrimonio e in regime di separazione dei beni?

Ebbene fare una premessa, in caso di separazione dei beni tra i coniugi la successione avviene nello stesso modo del regime della comunione dei beni, infatti, il coniuge superstite ha diritto di subentrare nella posizione giuridica del defunto a prescindere dal regime patrimoniale prescelto. In altre parole, in caso di separazione dei beni, spetta l’eredità del coniuge deceduto, cioè quando uno dei due muore prima, l’altro diventa suo erede e ha diritto a una quota dal suo patrimonio, eventualmente da dividere con gli altri chiamati all’eredità a seconda le regole previste dal codice civile. Difatti, la legge per una maggiore tutela dei coniugi stabilisce che nell’asse ereditario rientrano anche i coniugi separati legalmente (con sentenza del Tribunale o con mediante negoziazione assistita) restano ugualmente l’uno erede dell’altro, poiché precedentemente sposati in regime di separazione dei beni.

Difatti, il regime di separazione dei beni, ha semplicemente lo scopo di evitare lunghe e noiose discussioni tra i coniugi al momento della separazione e successivo divorzio all’atto di divisione dei beni acquistati durante il matrimonio, salvo la contestazione della proprietà. I beni restano di proprietà di chi li ha acquistati si pensi:

  • Beni mobili (arredo, utensili, oggetti preziosi, conti correnti e gioelli);
  • Beni mobili registrati (le auto, le moto ecc…);
  • Beni immobili (case, terreni, appartamenti, box, uffici ecc…);
  • Inoltre, in presenza di figli minori, la casa ad uso familiare venga assegnata alla moglie, la proprietà resta comunque a chi l’ha acquista.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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