Mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19: il Tar sospende l’esclusione dal concorso

Il Tar Bologna, in via cautelare, con ordinanza del 26 novembre 2021 n. 551, ha sospeso l’esclusione dal concorso per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19

Deve essere sospesa cautelarmente l’esclusione dal concorso del candidato per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19, potendo la stessa essere sanata mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino”.

Lo ha affermato il Tar Bologna, sez. I, con ordinanza del 26 novembre 2021, n. 551.

La vicenda vede protagonisti degli studenti che, erano stati esclusi dalla partecipazione al test di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/2022 dell’Ateneo di Bologna , due dei quali con la testuale motivazione privo del Green pass (pur avendo dimostrato l’avvenuta vaccinazione).

A sostegno del ricorso promosso contro l’Ateneo, i ricorrenti hanno lamentato il particolare difetto di motivazione dell’impugnata esclusione, avendo comunque pacificamente prodotto in sede di ammissione al predetto test la certificazione verde, munita di QR code.

Secondo i giudici amministrativi, la contesta esclusione appare “prima facieillegittima considerato che il mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19, appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino.

Peraltro,  non è possibile evincere con esattezza le ragioni dell’asserita predetta “non validità”, in ipotesi dipendente da possibile errore di lettura da parte dell’app. Verifica C19 o da tipologia QR Code non scansionabile.

Il Tar ha così disposto l’urgente ammissione con riserva a sostenere la prova d’esame, per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, anche in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, entro il termine di trenta giorni.

Diversamente opinando, affermano i giudici,  l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (art. 33 e 34 Cost.), quale il diritto allo studio o l’accesso ai pubblici uffici (artt. 51 e 97 Cost.), sarebbe condizionato dal funzionamento di un app mobile.

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