L’Avvocato del Martedì: COME CONTESTARE LE BOLLETTE DA BOLLINO ROSSO

L'avvocato del martedì
         Avv. Francesca Paola Quartararo

Eccoci, al nostro appuntamento settimanale con l’Avvocato del Martedì

Quando il consumatore riceve una bollette di luce e/o gas ed i consumi risultano sproporzionati rispetto all’effettivo utilizzo, allora in questo caso sussiste un problema.

Cosa deve fare il consumatore per evitare di pagare una bolletta cosi esosa?

Il consumatore, nel momento in cui riceve una bolletta esorbitante dovrebbe:

Il ricevimento di bollette cosiddette “anomale” può essere individuato nel malfunzionamento del contatore, nella presenza di perdite occulte oppure che sulla bolletta possano conteggiarsi conguagli riferiti a periodi precedenti.

Ad esempio:

Come si può dimostrare l’esosità della bolletta di acqua, luce e gas?

Nei contratti di somministrazione di utenze in cui si consumi sono calcolati mediante un contatore, al sistema di lettura a contatore è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova. A tal proposito la Cassazione Civile sez. III con sentenza n. 23699/2016 ha affermato che:

sul ripreso da Cass. n. 10313/2004, sostiene che in tema di riparto dell’onere probatorio, che l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l’utente conserva il relativo diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”.

Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante il contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione semplice di verità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbero potuto evitare con una diligente custodia dell’impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.  

I consumi possono essere presuntivi?

Il consumatore, qualora volesse contestare gli importi in bolletta, è la società erogatrice del servizio che deve dimostrare la correttezza dei conteggi effettuati. I consumi dell’utente, infatti, devono essere rilevati correttamente e non possono essere mai presunti (G.d.P. Potenza sent. n. 579/2014). A tal proposito la giurisprudenza costante (Cass. sen. 1013/2014) ha affermato che  “la bolletta ed i consumi diventano carta straccia nel caso di contestazioni del consumatore. E difatti, nessun valore, neppure indirizzario, può essere riconosciuto nel merito alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita ed in merito agli altri costitutivi del contratto”.

Quali sono gli obblighi della compagnia elettrica per la lettura del contatore?

L’autorità Garante per la Luce ed il Gas ha comunicato che ogni società elettrice dovrebbe almeno una volta all’anno, controllare gli effettivi consumi per invitare poi un eventuale conguaglio al consumatore. Se ciò non avviene quindi ed il cliente si ritrova a dover pagare una bolletta salata rispetto al consumo effettivamente stimato, allora essa va annullata e l’importo già pagato deve essere restituito. Inoltre, se l’utente dimostra di aver subito un danno a causa della bolletta spropositata, allora potrà anche richiedere un risarcimento. Il Giudice di Pace con sentenza n. 4510/2016 ha condannato la compagnia elettrica per aver inviato al cliente una bolletta con un importo di gran lunga superiore a quello stimato dal consumatore (in base alla lettura del contatore). Quest’ultimo, infatti non era stato letto dalla compagnia per cui il Giudice ha condannato la società a restituire l’importo superiore richiesto in bolletta ma anche il danno subito dal consumatore.

La fattura può provare il debito?

Secondo il Trib. Di Milano con sentenza n. 12054/2012 ha affermato che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; ne consegue che, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell’ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell’esecuzione del rapporto.

La Suprema Corte uniformandosi all’orientamento costante della giurisprudenza ha affermato che “l’estratto delle scritture contabili autenticato da Notaio costituisce prova idonea all’emissione del decreto ingiuntivo, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale”.

Scrivi, l’Avv. Francesca Paola Quartararo sarà pronta a rispondere a qualunque perplessità o dubbio nella sezione contatti del sito web: www.avvocatoquartararo.eu

 

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