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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ SINISTRI STRADALI: LA RESPONSABILITA’ DEL PEDONE

 

L’art. 3 comma 53 bis del 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada – descrive il pedone: “un utente vulnerabile della strada”, la legge e la giurisprudenza tutelano con diverse normative il medesimo, ponendo in capo ai conducenti dei veicoli una serie di obblighi, tra cui quello di prestare attenzione alla strada fino a che sia possibile “avvistare” il pendone in tempo adottando “la diligenza del buon padre di famiglia” al fine di prevenire i rischi ed i pericoli di un sinistro stradale.

Il principio generale “obbligo di attenzione” del conducente il quale deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e deve salvaguardata la sicurezza stradale sia per la propria incolumità sia per quella di soggetti terzi. In tal senso, il dovere di attenzione da parte del conducente ha tre obblighi comportamentali tali da prevenire l’evento infausto:

  • Il conducente deve essere “sobrio” ed attento alla strada che deve/dovrà percorrere;
  • Il conducente deve prestare il costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni stradali e del traffico urbano/extraurbano;
  • Il conducente secondo il principio “del buon padre di famiglia” deve prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada ed in particolare per i pedoni.

Dunque, posto che il conducente deve avere obblighi/doveri durante la circolazione della strada, il pedone, quando è responsabile?

Il nostro codice civile stabilisce a norma dell’art. 2054 c.c. che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligatorio a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” di converso, l’art. 191 C.d.S. palesa che i pedoni abbiano diritto di attraversare la strada sulle strisce pedonali e nei punti di attraversamento regolati da semafori. Tuttavia, questo diritto deve essere esercitato con prudenza ed attenzione al fine di evitare situazioni di pericolo per sé e per soggetti terzi. Per cui il pedone è responsabile quando:

  • Sussiste l’esistenza di un comportamento imprudente;

A tal proposito la Cassazione Civile con sez. 8940/2022 ha stabilito che, il comportamento negligente del pedone, il quale non rispetti il codice della strada, in particolare l’art. 190, non solo conduce al superamento della presunzione “iuris tantum” che grava sul conducente, ai sensi dell’art. 2054 c.c. ma è stato ritenuto di rilevanza causale tale da escludere la ricorrenza di un concorso di colpa, essendo stata altresì accertata l’inesigibilità di una condotta diversa da parte del conducente dell’auto. Dunque, se il pedone attraversa improvvisamente la strada, impedendo in questo modo all’automobilista che sopraggiunge di vederlo e di fare tutte quelle azioni per evitare l’investimento il pedone è responsabile e non ha diritto ad alcun eventuale risarcimento per lesioni.

  • Il pedone deve rispettare le regole e normative del Codice della strada, in mancanza della quale è responsabile.

La legge stabilisce che i pedoni circolino sulle aree loro destinate (marciapiedi, banchine, viali ecc…) e in loro assenza, sul margine della carreggiata, avendo cura di non creare intralcio alla circolazione. Altresì, i pedoni devono attraversare la strada sulle strisce pedonali salvo che l’attraversamento pedonale si trovi ad una distanza superiore ai 100 metri, oppure, potranno attraversare la strada solamente se non creano situazioni di pericolo, procedendo sempre con la massima cautela. Difatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria il conducente dell’autoveicolo investitore, possa rimanere esente da attribuzioni di responsabilità è, necessario che dimostri che il pedone attraversa la strada al di fuori dall’area segnalata dalle strisce pedonali, sia che quest’ultimo abbia avuto un comportamento del tutto imprevedibile, tale da non consentirgli di avvistarlo ed evitarlo.

Difatti, la Cassazione ritiene esclusa la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone solo quando il comportamento di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a causare l’investimento che ha causato il decesso. Inoltre, può ritenersi che il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ravvisabile un profilo di colpa specifica e/o generica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservare, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima (Cass. pen. sez.IV n 29277/2019).

  • La condotta scorretta del pedone incide in percentuale di colpa concorrendo nel concorso di colpa nonché di rispondere di danni cagionati a soggetti terzi.

Facciamo qualche esempio di natura giurisprudenziale:

  • Per la Cassazione penale, è stata affermata la responsabilità per lesioni colpose nei confronti di una donna che attraversando col semaforo rosso, ha cagionato la rovinosa caduta del conducente di un motociclo che stava regolarmente transitando in quel frangente e che non era riuscito ad arrestate tempestivamente il proprio veicolo (Cass. pen. sent. n.140/2020).
  • Per la giurisprudenza di merito e di legittimità, sussiste una presunzione di responsabilità al 100 per cento in campo all’investitore del pedone, applicando notevoli percentuali di corresponsabilità nella causazione del sinistro e, quindi, del danno risarcibile, in presenza di comportamenti colposi del pendone, si pensi all’attraversamento del pedone fuori dalle strisce, oppure che attraversi quando la luce semaforica è rossa ecc…)

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

 

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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