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L’Avvocato del Martedì_ RUMORI IN CONDOMINIO

Avvocato del Martedì
       Avv. Francesca Paola Quartararo

(di Francesca Paola Quartararo) Come si sa i vicini di casa non sono i “migliori amici di culla”, talvolta possono compiere azioni rumorose, ripetutamente, anche in orari notturni o per lungo tempo, alle volte non vengono rispettati gli orari tipici del riposo o spesso si hanno problemi di musica ad alto volume, o di altri rumori di vario tipo dovuti ai fatti più diversi (spostamenti di brande e letti, lavori notturni nella abitazioni, feste domestiche ecc…)

Esistono regole condominiali per i rumori molesti?

Il regolamento condominiale non prevede orari di silenzio dei condomini predefiniti, dunque, in assenza di appositi divieti approvati dai proprietari degli appartamenti (votarsi all’unanimità), varrà la disciplina legale.

Cosa prevede la disciplina del codice civile in caso di rumori molesti?

L’art. 844 c.c. stabilisce cheil proprietario di un immobile non può contestare al vicino i rumori da questi prodotti se non superano la normale tollerabilità”.

La tollerabilità varia in base alla collocazione e alla destinazione dell’immobile:

  • Destinazione: se è destinato ad attività commerciale, la soglia della tollerabilità del rumore diventa più elevata, per non pregiudicare l’esercizio delle aziende;
  • Collocazione: se l’abitazione è in un centro urbano molto trafficato, con un rumore di fondo elevato (tale cioè da coprire gli altri rumori molesti), il superamento della soglia della tollerabilità viene valutato con maggiore elasticità. Se invece, l’abitazione è in una zona di periferia, residenziale o di campagna, dove è presumile che il proprietario l’abbia scelta proprio per isolarsi dal frastuono della città: in tal caso il rumore si rende “intollerabile”;
  • Isolamento: alcune case sono più vecchie di altre e costruite con sistemi di isolamento acustico più scadenti, in tal caso, il vicino dovrà prestare più attenzione a non molestare gli altri condomini;
  • Orari dei rumori: un tipo di rumore può essere tollerabile se prodotto in un orario della giornata ed intollerabile in una altro; ad esempio, il fastidio della televisione accesa alle 12 della mattina non è certamente equiparabile a quello arrecato all’una di notte.

Il regolamento di condominio può prevedere fasce orarie di riposo:

  • Nelle fasce orarie “di silenzio” indicate dal regolamento, scatterebbe il divieto di produrre qualsiasi tipo di rumore, anche quelli tollerabili secondo il c.c.;
  • Nelle altre fasce orarie resta il limite generale del c.c. che vieta solamente i rumori intollerabili.

 Quali sono i rumori tollerabili secondo la Giurisprudenza?

  • PUB in Condominio – Quando dei rumori provenienti dal locale in Condominio adibito a “locale notturno”, in particolare del volume eccessivo della musica e delle cianciale dei frequentatori all’interno e all’esterno, ne risponde solamente ed esclusivamente il gestore del locale che, con la propria condotta ha materialmente provocato l’inquinamento acustico.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sent. n. 16407/2017 affermando che “allorché le immissioni intollerabili originino da un immobile condotto in locazione, dunque, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell’immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per aver omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi”.

  • Abbaiare del Cane: tollerabile se il proprietario riduce al minino le occasioni di disturbo e previene le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale, soprattutto se l’abbaiare è in orari diurni. In ogni caso, episodi saltuari di disturbo da parte dell’animale devono essere tollerati dai vicini. Di converso, l’immissione intollerabile nel caso di un appartamento che sia affaccia sul cortile ove sono tenuti due cani che impediscono il riposo con il loro continuo abbaiare notturno (Cass. n. 7856/2008).
  • Rumori provocati da attività sportive nel cortile o all’aperto: per contemperare le esigenze della proprietà con quelle ricreative e sportive si devono valutare le abitudini secondo cui lo sporti praticato all’aperto è più inteso durante l’estate. Il limite di tollerabilità deve determinarsi anche in relazione al periodo dell’anno ed agli orari di attività (Cass. n. 2166/2006).

I condomini disturbati come possono agire?

I condomini disturbati possono chiamare direttamente le forze dell’ordine, per fare cessare immediatamente la confusione. In caso di disturbo continuato nel tempo, oltre a richiami scritti dell’Amministratore di condomino, è possibile citare in giudizio i trasgressori (nel caso di querela per disturbo della quiete pubblica). Altresì, è possibile contrattare ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente) per la misura dei decibel raggiunti dai rumori; il suo intervento può essere richiesto sia dal singolo cittadino che da un giudice. Inoltre, nei confronti di chi provoca rumore può anche essere intentata una causa penale sulla  base dell’art. 659 c.p.”disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”.

Scrivete nella sezione contatti del sito www.avvocatoquartararo.eu per qualsiasi dubbio o perplessità, l’Avv. Francesca Paola Quartararo sarà pronta a risponderVi.

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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