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L’Avvocato del Martedì_ TRANSAZIONE IN SEDE SINDACALE, ACCORDO TRA DATORE DI LAVORO E DIPENDENTI

Avv. Francesca Paola Quartararo
             Avv. Francesca Paola Quartararo

Eccoci, al nostro appuntamento settimanale con L’AVVOCATO DEL MARTEDI’.

Transazione, è il contratto con il quale  le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro (art. 1965 c.c.).

La transazioni sono regolate dalle norme del codice civile;

Le transazioni possono essere di diverse tipologie:

  • Transazione mista: si ha quando le parti con le reciproche concessioni, creano, modificano o estinguono anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione (art. 1965 c.c.);
  • Transazione generale: quella mediante la quale le parti definiscono con un unico accordo una pluralità di liti, cosicché le concessioni reciproche non sono collegate ad una singola definita lite ma al complesso della lite (art. 1975c.c.);
  • Transazione novativa: quella che, per qualità e quantità dell’intervento rinnovatore include fatti e presupposti di fatto del tutto estranei al pregresso rapporto, ne determina la sostituzione integrale (art. 1976 c.c.).

La transazione si caratterizza per le “reciproche concessioni”, cioè quelle reciproche pretese da valutarsi in riferimenti non ai diritti effettivamente spettanti secondo obiettive considerazioni di leggi ma in ragione ai vantaggi che possano derivare ad entrambi le parti (Cass. n. 9348/2003). 

Quali sono le parti che devono essere presenti in fase di conciliazione?

Ai fini della validità della transazione, necessità l’effettiva partecipazione del rappresentante sindacale, il quale deve sottoscrivere il verbale di conciliazione con l’assistenza di rappresentante sindacale di organizzazione diversa da quella di appartenenza ed in assenza di avallo scritto e orale del sindacato di appartenenza (Cass. n. 13910/99). La conciliazione in sede sindacale presuppone che l’accordo sia raggiunto con un’effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale o da un avvocato di fiducia e la presenza del datore di lavoro rappresentato non necessariamente da un legale di fiducia. 

Qual è il contenuto della transazione?

L’atto transattivo contiene dichiarazioni del lavoratore assimilabili alle clausole di stile con cui queste genericamente rinuncia a propri diritti, senza specifico riferimento alle caratteristiche del rapporto di lavoro, mansioni e alle voci retributive cui si riferiscono le somme indicate, di converso, il datore di lavoro concede i seguenti diritti: il TFR, ferie e permessi non goduti, retribuzione medio – tempore non percepite oltre ad altri diritti di spettanza del lavoratore, riassunti all’interno della cosiddetta busta paga di chiusura.

La transazione siglata in sede sindacale può essere impugnata dal lavoratore?

L’art. 2113 II comma c.c., dispone che l’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima; decorsi i quali, la transazione divine inoppugnabile.

Il licenziamento, a seguito della transazione, da la possibilità al lavoratore di accedere alla NASPI?

Dipende. Per accedere alla Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impegno), ovverosia a quell’istituto che riconosce indennità (dal 1 maggio 2015) ai dipendenti che perdono il lavoro e diventano disoccupati, necessita di alcuni requisiti:

  • Il lavoratore sia stato assunto con contratto di lavoro dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
  • Siano in disoccupazione volontaria, cioè che non hanno presentato le dimissioni;
  • Abbiano maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni;
  • Abbiano effettuato almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno.

Pertanto, il lavoratore per poter accedere alla disoccupazione deve essere licenziato dal datore di lavoro in sede sindacale e di non aver presentato spontaneamente le dimissioni; a tal proposito però sussiste un’eccezione, le dimissioni per giusta causa, ovvero quando si sia verificato un particolare evento, non imputabile al dipendente, che rende impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo.

A seguito della transazione il lavoratore può cercare una nuova opportunità di lavoro?

Il lavoratore a seguito della transazione in sede sindacale, può essere assunto da altra impresa e/o azienda dall’altro canto, il datore di lavoro può assumere “nuovo” personale dipendente per la propria azienda a seguito del licenziamento (generalmente si preferisce un licenziamento per giusta causa). 

Se hai qualche dubbio e/o domande in merito alla questione, Scrivi il tuo caso: l’Avvocato Francesca Paola Quartararo sarà pronta a rispondere a qualunque perplessità o dubbio nella sezione contatti del sito web: www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

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