Finito il posticipo il 30 aprile scadono i termini per alcune imposte e IRAP.

(di Annalisa Ferraro)

I decreti emessi nel corso del 2020 hanno posticipato il versamento del secondo o unico acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP.

 

In particolare , il Decreto Agosto, che riguarda soltanto i soggetti ISA con calo di fatturato e in seguito i Decreti Ristori, per le categorie maggiormente colpite dalla crisi da Covid anche se non soggetti ISA,  hanno previsto tra le tante agevolazioni anche la proroga dei versamenti del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP.

La scadenza originaria era fissata al 30 novembre 2020, che con una previsione del Ristori quater era stata posticipata al 10 dicembre, ma,   per alcune categorie di contribuenti appositamente individuate, è stata prevista una ulteriore proroga del versamento al 30 aprile 2021.

Le disposizioni che hanno permesso ciò si sono succedute nell’arco del secondo semestre 2020, dapprima con il decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) e poi con il decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020, confluito nell’art. 9-quinquies, D.L. n. 137/2020) e con il c.d. decreto Ristori quater (art. 1, D.L. n. 157/2020, confluito nell’art. 13-quinquies D.L. n. 137/2020).

Considerato che si è verificata una successione temporale di diverse norme che potrebbe generare qualche problema interpretativo, si propone una sintesi per fare un po’ di ordine.

 

Il Decreto Agosto ha previsto la possibilità di posticipare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.

 

Tale proroga, però, è applicabile solo ai contribuenti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Si precisa che possono avvalersi della proroga anche i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i contribuenti che applicano il regime forfetario, i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale ed infine i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA.

 

Successivamente e fermo restando quanto previsto nel decreto Agosto, il secondo decreto Ristori ha disposto la proroga, sempre al 30 aprile, del versamento per altre categorie di soggetti ISA, senza condizionarla al calo del fatturato, ma alla tipologia di attività svolta e/o all’ubicazione della stessa.

Infatti la proroga interessa i soggetti che non hanno subito il calo di fatturato, ma rientrano tra uno dei codici ATECO elencati nell’allegato 1 o 2 al decreto Ristori bis e hanno domicilio fiscale o sede in una regione rossa o che non hanno subito il calo di fatturato ma esercitano l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione;

 

Si precisa che l’allegato 1 contiene l’elenco delle attività che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto in quanto penalizzate dalle chiusure, (settori della ristorazione, del divertimento e delle vacanze), mentre l’allegato 2 contiene l’elenco delle attività di commercio di beni “non necessari” interessate sempre dai ristori.

 

Infine, l’ultima proroga è contenuta nel decreto Ristori quater il quale, tenendo valide le due proroghe sopra riportate, ha previsto la proroga del versamento per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato a condizione che abbiano  ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

 

Inoltre, la proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti  esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 di cui sopra aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate “zona rossa” alla data del 26 novembre 2020 e ai soggetti esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale classificate “zona arancione” alla data del 26 novembre 2020.

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