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Difficoltà interpretative del nuovo decreto Legge marzo 2020 n. 19, ecco i chiarimenti dell’Avv.to Varrica

Decreto Legge marzo 2020 n. 19 davvero complesso e di difficile interpretazione, il dibattito tra i giuristi andrà avanti, passo avanti o passo indietro?

Con il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, è stato emanato l’ultimo provvedimento recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che modifica soprattutto gli aspetti sanzionatori in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento.

Misure individuate ed elencate al comma 2 dell’art. 1 dalla lettera a) alle lettere hh), elencate in ben 29 punti e traqueste, ovviamente, vi è la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni nonché la limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 In dettaglio a seguire  i chiarimenti interpretativi a cura dell’Avv.to penalista Emanuele Varrica.

All’art. 4 sono disciplinate le sanzioni e i controlli, in particolare il provvedimento prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2,………è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale………

Ed ancora, l’articolo prevede altresì chese il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Mentre con il primo decreto legge del 23.02.2020 n. 6, il mancato rispetto delle misure di contenimento veniva punito ai sensi dell’art. 650 codice penale, adesso il decreto n.19 del 25.03.2020 prevede che l’inosservanza delle misure di contenimento è punita con la sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00.

Appare opportuno chiarire quanto previsto al comma 6,in cui invece si fa riferimento a fattispecie  penalmente rilevanti.

Il suddetto comma testualmente recita: salvo che il fatto costituisca violazione dell’art. 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 e chiarire chi sono i soggetti attivi.

Orbene, occorre chiarire che la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2 lettera e), sopra indicata riguarda il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.

Dunque, la condotta  penalmente rilevante riguarda il soggetto che, sottoposto alla misura della quarantena perché risultato positivo al virus, viola il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora.

E pertanto, il soggetto che pone in essere la suddetta condotta, verrà punito ai sensi dell’art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934  con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5000, salvo che il fatto costituisca la violazione dell’articolo 452codice penale che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica o comunque più grave reato.

In conclusione, il legislatore ha cambiato rotta e con le nuove disposizioni ha sostituito la sanzione penale dell’art. 650 c.p. con sanzioni amministrative, pur tuttavia prevedendo un ipotesi di reato ben precisa per la violazione delle misure di contenimento da parte di soggetti sottoposti alla misura della quarantena.

Il dibattito tra i giuristi andrà avanti,passo avanti o passo indietro?

Filippo Virzì

Giornalista radio/televisivo freelance, esperto in comunicazione integrata multimediale.

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