Covid-19. Varrica (Avv. penalista): In sintesi le nuove misure restrittive decreto 09 marzo 2020

 

Con il decreto 09 marzo 2020 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23
febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 , applicabili sull’intero territorio nazionale.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid -19 le misure di cui all’art. 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 08 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

A spiegare cosa prevedono le ultime novità Governative  è l’Avvocato penalista, Emanuele Varrica. 

Quindi in breve, quali sono queste misure?

Tra le tante misure, la più importante è quella prevista al comma 2 dell’art. 1 che testualmente recita che
sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti
al pubblico.
Occorre poi evitare ogni spostamento, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità
o spostamenti per motivi di salute.

Ma quanto dureranno queste misure restrittive?
L’art. 2 del suddetto decreto prevede che le disposizioni del presente decreto producono effetti dalla data
del 10 marzo e sono efficaci fino al 03 aprile 2020.

Nello specifico quali sono le sanzioni per chi dovesse trasgredire?
Il combinato disposto dei decreti sopra richiamati prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, il mancato rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, che è una contravvenzione
prevista e punita dal codice penale, dalla cui violazione ne conseguirà una denuncia alla Procura della
Repubblica.

Gli agenti di Polizia potranno procedere ad un arresto in flagranza per la violazione del 650?
No. Gli agenti comunicano il fatto di reato ( presunto) al Pubblico Ministero, che una volta ricevuta la
comunicazione della notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato è attribuito iscriverà il
soggetto nel registro degli indagati.

E poi cosa succede?
Il Pubblico Ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione di un procedimento esercita l’azione
penale formulando l’imputazione.
Il soggetto, pertanto, da indagato, cioè soggetto sottoposto ad indagini, diventerà imputato.

Il P.M. dunque notificherà il decreto di citazione a giudizio, che conterrà anche la enunciazione del fatto di
reato e l’indicazione del Giudice competente per il giudizio.

Cosa si può fare per far difendersi?
Naturalmente bisogna valutare caso per caso, il soggetto dovrà rivolgersi ad un avvocato e valutare le
strategie difensive più opportune da far valere in Tribunale.

Nei giorni scorsi qualcuno aveva detto che bisognava pagare una somma di denaro?
Adesso entriamo più negli aspetti procedurali, Il Pubblico Ministero in alcuni casi, quando ritiene che si
debba applicare soltanto una pena pecuniaria può presentare al Giudice per le indagini preliminari,
richiesta di emissione del decreto penale di condanna indicando la misura della pena.
A questo punto l’imputato, se ritiene di non dover pagare, potrà presentare opposizione avverso il decreto
al fine di instaurare un processo penale in Tribunale ed in questa sede difendersi.

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