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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ MEDIAZIONE E CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: RESPONSABILITA’ MEDICA

 

 

a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

L’art. 5 comma 1 del d.lgs 28/2010 annovera tra le materia per le quali è prevista l’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di mediazione le controversie in materia di responsabilità medica, con lo scopo deflattivo e conciliativo. Inoltre, con l’intervento del D.l. 69/2013 convertito in legge 98/2013 ha esteso la disciplina prevista dalla d.lgs 28/2010 anche alle controversie in materia di responsabilità sanitaria – contratto atipico di spedalità – sancendo l’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di mediazione anche per i casi di risarcimento danni derivanti dalla responsabilità di qualsivoglia soggetto operante all’interno della struttura sanitaria. 

Un’importante novità è stata introdotta dalla legge Gelli- Bianco nell’anno 2017 con il “Decreto del Fare” la quale ha introdotto un nuovo strumento conciliativo ed alternativo alla mediazione disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c.

  • Accertamento tecnico preventivo diretto alla composizione della lite

Il nuovo strumento alternativo alla mediazione, permette al consulente tecnico, di effettuare un tentativo di conciliazione tra le parti, in virtù di quello che emerso dall’espletamento dell’attività istruttoria e di accertamento, al fine di prevenire l’instaurazione di un giudizio di merito.

L’art. 8 comma 4 della legge 24/2017 prevede l’obbligo di partecipazione al procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c anche a carico dell’assicurazione la quale ha l’obbligo di formulare una proposta di risarcimento del danno sulla base di quanto emerso dall’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo. La mancata partecipazione al tentativo di conciliazione di una delle parti invitate determina, in modo negativo, l’applicazione di sanzioni pecuniarie oltre l’applicazione delle spese di liti che andrà corrisposta alla parte che sarà presente al tentativo di conciliazione.

La legge n. 24 Gelli-Bianco, introduce una condizione di procedibilità alternativa e diversa dalla mediazione di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2010, la quale ha introdotto, come già espletato, la consulenza tecnica preventiva a noma dell’art. 696 bis c.p.c. I due istituti si presentano come alternativi tra di loro e l’improcedibilità della domanda deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice entro e non oltre la prima udienza. Entrambi gli istituti tendono al bonario compimento della lite, costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale  e prevedono incentivi fiscali ma si differenziano sotto il profilo strutturale, in quanto la mediazione ha natura stragiudiziale mentre la consulenza tecnica preventiva è ascrivibile alla giurisdizione.

Quali sono le peculiarità della mediazione stragiudiziale in ambito sanitario?

La mediazione in materia medico sanitaria svolge una funzione importante poiché permette ai soggetti che sono protagonisti (medici, pazienti, la struttura sanitaria, compagnia assicurativa a volta in casi gravi anche i familiari) di ripristinare il rapporto di fiducia.

La fase di mediazione si articola in tre fasi:

  • Fase introduttiva e del consenso: la prima fase nella quale le parti coinvolte prestano (volontariamente) il loro consenso ad entrare in mediazione ed analizzare le posizioni e gli interessi in gioco;
  • Fase della discussione: fase incentrata sul piano economico/ risarcitorio;
  • Fase decisionale: quella fase finale nella quale le parti possono raggiungere un accordo e, in tal caso redigere un verbale di mediazione conciliativo avente natura immediatamente esecutiva o, in nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto dalle parti, la redazione di un verbale negativo al quale seguirà un la fase giudiziale.

Diversamente nel procedimento di ATP (accertamento tecnico preventivo) è obbligatoria la presenza di tutte le parti coinvolte, al fine di poter formulare una proposta di risarcimento del danno ovvero, comunicare i motivi per cui ritengono di non doverla formulare. In caso di esito sfavorevole, il giudizio prosegue si conclude con una sentenza favorevole per il danneggiato, laddove l’impresa in causa non abbia immotivatamente formulato la proposta di risarcimento nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva.

La scelta dei due mezzi alternativi tra loro e, condizione di procedibilità della domanda spetta all’attore il quale dovrà sceglie quale strumento fornito dalla legge, utilizzare per soddisfare le proprie richieste in materia medico-sanitaria, da valutare caso per caso.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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