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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’: OPPOSIZIONE AL VERBALE INAIL: COME OTTENERE LA VISITA MEDICA

a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

Il lavoratore a seguito l’infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, quest’ultimo ha diritto ad ottenere un indennizzo economico da parte dell’istituto INAIL.

Come agire nel caso in cui l’istituto proponga un risarcimento “basso” e/o una valutazione dei postumi invalidanti temporanei e permanenti “iniqua” rispetto alle reali condizioni di salute del lavoratore infortunato?

Prima di risponde alla superiore domanda, preliminarmente, bisogna precisare che:

  • Il risarcimento Inail per malattia professionale e/o infortunio sul lavoro viene erogato al lavoratore infortunato nel caso in cui l’inabilità temporanea assoluta e/o invalidità permanente sia pari o superiore al 6%;
  • Per il danno biologico inferiore al 6% esiste una “franchigia” sotto tale soglia non è previsto alcun indennizzo per l’invalidità permanente sofferta dal lavoratore.

Le prestazioni economiche assicurative vengono erogate:

  • Per le invalidità tra il 6% e il 15% in forma di capitale una tantum;
  • Per il danno biologico dal 16% in poi in forma di rendita vitalizia mensile.

Dunque, il lavoratore, per poter accedere alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria, vede sottoporsi a visita medico-legale da parte dell’ente INAIL per accertare e quantificare il danno biologico sia temporaneo ed eventualmente permanente quale conseguenza dell’infortunio sul lavoro e della malattia professionale.

Il dirigente medico Inail, durante la visita medica, deve accertare il nesso causale tra i danni riportati e l’infortunio sul lavoro e/o la malattia professionale, quindi verificare, che le lesioni siano effettivamente conseguenza dell’evento denunciato, anche tramite la documentazione medica.

Infine, il quadro invalidante, viene calcolato sulla base di tabelle sulle menomazioni approvate dal Decreto Ministeriale del 12/07/2000 e previste dal D.lgs n. 38 del 23/02/2000 e può essere soggetto a revisioni a distanza di tempo per ulteriori verifiche sullo stato di invalidità.

Risarcimento del danno basso e/o valutazione INAIL non corretta, cosa fare a questo punto?

Il lavoratore, laddove dovesse ritenere che la valutazione disposta dall’INAIL sulla quantificazione economica dell’infortunio e/o malattia professionale nonché sull’esistenza e la percentuale di invalidità permanente, inabilità temporanea e liquidazione della rendita può proporre:

  • Opposizione al verbale INAIL entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento notificato al lavoratore;
  • Se il lavoratore non dovesse presentare ricorso entro 60 giorni, il termine è ordinatorio e non perentorio, di conseguenza potrà essere possibile presentare opposizione anche dopo tale scadenza entro il termine prescrizionale dei anni 3;
  • Istanza di opposizione amministrativa è disciplinata dall’art. 104 TU, deve essere presentata presso la sede territoriale competente INAIL varia in base al domicilio del lavoratore (anche tramite PEC).

Istanza deve presentare dei requisiti, a pena di nullità:

  • Nome, cognome, documentazione identificativa, codice fiscale e residenza dell’infortunato;
  • I riferimenti del caso in oggetto (numero del caso, data infortunio e del provvedimento che si oppone);
  • Il nesso causale e le motivazioni per cui il danneggiato non ritiene opportuno le valutazioni dell’Istituto;
  • La documentazione probatoria a sostegno delle motivazioni di opposizione (certificato medico e/o perizia del medico legale di parte).
  • A seguito della presentazione dell’opposizione in sede amministrativa, quest’ultima avrà termine di giorni 150 (210 in caso di revisione), entro il quale il procedimento deve concludersi con la notifica all’interessato della decisione presa in merito all’opposizione presentata;
  • Passati i giorni disposti per legge, può succedere che l’istituto non risponda, che l’istanza possa essere rigettata o che possa essere accolta ma con esito non soddisfacente, in tal caso il danneggiato, potrà adire presso il Tribunale del lavoro territorialmente competente ex art. 111 del D.P.R. 1965 e succ., modifiche e integrazioni.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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