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L’Avvocato del Martedì_ GIALLO IN CONDOMINIO: STALKING CONDOMINIALE

Avvocato Francesca Paola Quartararo

La rubrica dell’avvocato del Martedì _ a cura dell’avvocato Francesca Paola Quartararo

Che cosa è lo Stalking?

Il reato di Stalking introdotto nell’ordinamento penale con l’art. 612 bis c.p. con L. n. 38/2009, il reato di “atti persecutori”, il quale punisce chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondo timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazioni affettive ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Il reato di Stalking si caratterizza come reato abituale di evento, a struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza, per la produzione di un “evento di danno” cioè nell’alterazione delle abitudini di vita, in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, di un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona alla quale il soggetto è legato da relazione affettiva.

Quali sono gli elementi costitutivi della fattispecie? Gli elementi soggettivi ed oggetti:

  • SOGGETTIVO: dolo generico, consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia descritte nella norma con la consapevolezza della loro idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa (Cass. n. 172/2014). Non è necessaria dunque una rappresentazione anticipata del risultato finale, ovvero la coscienza dello scopo che si vuole ottenere, essendo al contrario sufficiente la costante consapevolezza nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca alla lesione dell’interesse protetto (Cass. 20993/2013).
  • OGGETTIVI : Elemento costitutivo ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612 bis c.p. è la reintegrazione delle condotte persecutorie, idonee alternativamente a cagionare nella vittima un “perdurare e gravo stato di ansia o di paura” a ingenerare un “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”. La giurisprudenza ha evidenziato che gli atti persecutori idonei ad integrare il delitto di stalking riguardano anche comportamenti che non necessitano la presenza fisica dello stalker (Cass. n. 32404/2010), si pensi le ripetute telefonate, l’invio di buste, sms, e-mail tramite internet, nonché la pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso sui social network. La reiterazione delle condotte, tuttavia, non è sufficiente da sola all’integrazione del reato, occorrendo che le medesime siano idonee a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, in base ad una valutazione di idoneità condotta in concreto dal Giudice, sulla base della dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall’agente e turbamenti derivanti alla vita privata della vittima (Corte Cost. n. 172/2014).

Come è possibile provare lo Stalking?

Ai fini della dimostrazione probatoria del reato in questione, per la giurisprudenza costante della S.C. non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (Cass. n. 7042/2013). La prova dell’evento, dunque, non può che essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico.  Dunque, ai fini della prova hanno importanza, sia le dichiarazioni della stessa vittima del reato, sia i comportamenti conseguenti e successivi alla condotta posti in essere dall’agente e anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Cass. n. 46510/2014).

Qual è il regime di procedibilità?

Il delitto di regola è punito con la querela della persona offesa. Il termine per proporre querela è di sei mesi e inizia a decorrere “dalla consumazione del reato”, che coincide con l’evento di danno consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurare stato di ansia o di paura, ovvero con l’evento di pericolo consistente nel fondato timore per l’incolumità o di un prossimo congiunto (Cass. n.  17082/2015). Altresì il reato diventa procedibile d’ufficio nell’ipotesi delle aggravanti di cui al terzo comma dell’art. 612 bis c.p. e in particolare nei confronti di un minore o di persone con disabilità ex art. 3 L. 104/1992 nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d’ufficio.

Quanti tipologie di Stalker esistono?

Si possono individuare  diverse tipologie di stalker, distinti in base ai bisogni e desideri della condotta nonché dei comportamenti molesti

  • IL RISENTITO: il suo comportamento è sospinto dal desiderio di vendicarsi di un danno o di un torto che ritiene di aver subito ed è quindi alimentato dalla ricerca di vendetta.
  • IL BISOGNOSO D’AFFETTO: una tipologia che è motivata dalla ricerca di una relazione e di attenzioni che possono riguarda l’amicizia o l’amore. La vittima in genere viene considerata, come partner “ideale” una persona che i ritiene possa aiutare, attraverso la relazione desiderata a risolvere la propria mancanza di amore o di affetto.
  • IL CORTEGGIATORE INCOMPETENTE: colui che tiene un comportamento alimentato dalla sua scarsa o inesistente competenza relazione che si traduce in comportamenti opprimenti, espliciti e, quando non riesce a raggiungere i risultati sperati, anche aggressivi e villani.
  • IL RESPINTO: un persecutore che diventa tale in reazione ad un rifiuto. E’ in genere è un ex che mira a ristabilire la relazione oppure a vendicarsi dell’abbandono.
  • IL PREDATORE: un molestatore che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima che può essere pedinata, inseguita e spaventata. La paura, eccita questo tipo di stalker che prova un senso di potere nell’organizzare l’assalto.

Chi sono le vittime dello Stalker?

Le vittime di stalking variano a seconda della tipologia del  persecutore:

  • Ex partner: persone con cui in genere si è condiviso un rapporto sentimentale;
  • Conoscente: persone che si conoscono, come amici solitamente non stretti o colleghi di lavoro, ma con cui non si è mai avuto alcun tipo di relazione intima;
  • Sconosciuto: persona di cui si ignora molto spesso l’identità o comunque persone con cui non si hanno mai avuti contatti diretti;
  • Fanatico: persone che si attaccano morbosamente ad un personaggio famoso.

 Quali sono le pene previste per il reato di stalking?

E’ previsto la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Questa pena viene aumentata se gli atti persecutori sono commessi dal coniuge legalmente separato o divorziato, o comunque da una persona che sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva. La pena è aumentata fino alla metà, anche quando gli atti persecutori siano commessi nei confronti di un minore, di una donna incinta o di una persona disabile, oppure il reato sia stato commesso con l’uso di armi o da persona camuffata nell’aspetto.

E’ possibile il risarcimento del danno per la vittima di stalking nell’ambito condominiale?

Lo stalking è un vero e proprio delitto, contemplato all’art. 612 bis c.p, punibile con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Lo stalker inoltre, può essere chiamato a risarcire i danni morali conseguenti al suo reiterato comportamento molesto nei confronti delle sue vittime.  Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con sent. 23351/2013 nella quale la vittima, che aveva denunciato l’ex fidanzato per stalking, ottiene dieci mila euro a titolo di risarcimento del danno, conseguenti alla inevitabile sofferenza di paura e disagio recati dallo stalker. La decisione del Tribunale di Roma è innovativa poiché grazie a tale pronuncia è possibile chiedere ed ottenere un risarcimento anche nel giudizio civile, con la semplice prova atta a dimostrare lo stato di disagio ed ansia – il turbamento psicologico –  generati dalla condotta reiterata dello stalker. Sarà il Giudice una volta accertata gli atti molesti reiterati nel tempo riconosce alla vittima il risarcimento del danno morale. Non ci sono delle tabelle indicative delle somme del risarcimento, ovviamente dipende dal caso e dalla gravità dei fatti e verrà deciso secondo equità dal giudicando.

Le vittime di stalking sono ammesse al gratuito patrocinio?

Le vittime di stalking possono accedere al gratuito patrocinio anche se non presentano dichiarazione sostitutiva che attesta i loro redditi e la stessa regola vale per chi ha subito maltrattamenti in famiglia o violazione sessuale. Con la sentenza n. 1349/2017 la Corte di Cassazione ha precisati: “l’istanza di ammissione alla difesa a spese dello Stato per essere accolta dal Giudice, necessita solo dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del 1 comma dell’art. 79 T.U.S.G., ovverosia la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente, e le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unicamente ai codici fiscali”.

Tale materia risulta molto complessa per la quale bisogna analizzare il singolo caso concreto per poter dare delle informazioni e pareri precisi sulla questione, dunque, sempre opportuno rivolgersi ad un esperto, che potrà consigliarVi la miglior soluzione in relazione al caso specifico.

Per tutte le informazioni necessarie consulta il sito web: www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

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