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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E IL PAGAMENTO DELLE TASSE COMUNALI.

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

Il Condominio, è una forma di unità nella quale convivono parti di proprietà comune e di proprietà esclusiva dei singoli individui che vi coabitano. Difatti, al Condominio è attribuito un codice fiscale che lo identifica in tutti i rapporti civilistici e giuridici e, pur non avendo una personalità giuridica, né un proprio patrimonio è considerato un soggetto passivo dal punto di vista fiscale, rappresentato dall’Amministratore di Condominio.

Quali sono gli oneri fiscali dell’amministratore di Condominio?

  • Versare le ritenute d’acconto entro il giorno del 16 del mese successivo alla data del pagamento della prestazione, con modello F24;
  • Rilasciare le relative certificazioni Uniche (C:U:) le quali devo essere trasmesse all’Agenzia dell’Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte ed consegnati ai rispettivi interessati entro il 31 marzo;
  • La dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770);
  • Adempie al pagamento delle tasse comunali quali IMU e la TASI, in comproprietà condominiale come ad esempio: i locali per la portineria e l’alloggio del portiere ecc..;
  • Adempie al pagamento dell’imposta comunale sui rifiuti la

In merito alla TARI (imposta sui rifiuti) a ricevere la tassa non sono solamente i proprietari dei vari appartamenti, ciascuno per la propria abitazione, ma la riceve anche l’amministratore di condominio per le aree comuni come ad esempio: il giardino dello stabile, le parti antistanti all’edificio, ecc…

Ma quali sono le conseguenze sanzionatorie per il mancato pagamento della tassa comunale (TARI) da parte del Condominio? E’ responsabile l’amministratore per non aver riscosso le quote condominiali?

Sulla questione di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18376/2021 la quale ha stabilito che: “il Comune deve risarcire l’amministratore che si è visto notificare a titolo personale cartelle si pagamento di tasse dovute dal Condominio.”

Dalla pronuncia della Corte, stabilisce che l’amministratore di Condominio è mandatario del Condominio agisce in nome e per conto di quest’ultimo utilizzando il codice fiscale dello stesso che rappresenta. Ne consegue che, se il Comune dovesse, (come spesso accade) notificare cartelle di pagamento (per le tasse comunali) indicando il codice fiscale “personale” dell’amministratore commette “ERRORE- DANNO” che deve/dovrà risarcire.

Nel merito della vicenda:

Un amministratore di Condominio promuove una causa contro il Comune e nei confronti della società che gestisce la riscossione delle tasse, avente ad oggetto, il risarcimento dei danni subiti per la notifica di cartelle emesse dalla società per le tasse comunali destinate personalmente allo stesso e non in qualità di amministratore di condominio a cui le tasse effettivamente si riferivano.

Per cui l’amministratore di condominio agisce contro gli enti non per contestate le cartelle esattoriali emesse dalla società ma per chiedere il risarcimento del danno causato dal comportamento dell’ente impositore.  A tal proposito si susseguono tre gradi di giudizio ove in primo grado si assiste alla condanna del Comune al risarcimento del danno, poiché ingiustamente tassato l’amministratore di condominio personalmente. Senonché il Comune ricorre contro la sentenza del Tribunale formulando in sede di Cassazione i seguenti motivi:

  • Difetto di giurisdizione ordinaria;
  • Contestazione dell’errata notifica del titolo personale all’amministratore;
  • Invoca il giudicato formatosi sulle cartelle;
  • Il quarto ed ultimo motivo, la contestazione della motivazione della sentenza sul valore del danno quantificato.

Per cui gli Ermellini hanno così motivato e giustificato la loro pronuncia in merito al caso specifico:

  • La controversia riguarda un’azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., per cui non sussiste nessun difetto di giurisdizione in seno al Giudice Tributario il quale decise solamente sulle materie indicate nell’art. 2 d.lgs. 546/92;
  • Inammissibilità del secondo motivo, poiché le cartelle erano notificate all’amministratore personalmente anziché al Condominio;
  • Il terzo motivo, anch’esso infondato, dacché il Tribunale si è pronunciato sulla domanda risarcitoria diverso all’esistenza del debito tributario;
  • Inammissibile il quarto motivo poiché sulla quantificazione del danno è tenuto a pagare solamente il Comune, visto che la società era solamente incaricata a ricevere il pagamento.

Dunque, nel caso di specie, il Comune deve risarcire il danno arrecato all’amministratore condominiale ingiustamente tassato, poiché l’amministratore, quando agisce in qualità di mandatario e compie atti giuridici per conto ed in nome del condominio, non opera con il proprio codice fiscale bensì con il codice fiscale del condominio.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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