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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ RISCHIO LICENZIAMENTO A LAVORO: MOLESTIE SESSUALI

Cosa sono le molestie sessuali?

Le molestie sessuali, in modo particolare le molestie sul luogo di lavoro, sono definite nell’art. 26 I comma del D. lgs n. 198/2006 come “quei comportamenti indesiderati a sfondo sessuale o connessi sull’appartenenza di genere e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo”.  Inoltre in ossequio alla Convenzione sulla violenza e le molestie nel mondo di lavoro del 2019, ratificata in Italia, indica l’espressione “violenza e molestie” nel mondo del lavoro come un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possono comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le moleste di genere. Secondo la ratifica italiana della predetta Convenzione del 2019, lo Stato riconosce che la violenza e le molestie sul luogo di lavoro possono costituire violazione dei diritti umani poiché sono lesive del principio delle pari opportunità e risultano incompatibili con il diritto di lavoro dignitoso costituzionalmente garantito.

Le molestie sul lavoro possono essere rappresentate:

  • Violenza sessuale;
  • Violenze verbale: allusioni a sfondo sessuali. A tal proposito la Corte di Cassazione sez. Lavoro con sentenza n. 232595/2023 ha affermato che: “le allusioni a sfondo sessuale di un collega a una collega o di una collega ad un collega giustificano il licenziamento del lavoratore”. Gli ermellini si sono pronunciati sul tema sulla base di una vicenda di un lavoratore avverso la decisione del Tribunale di Arezzo che aveva dichiarato legittimo il licenziamento a lui intimato per aver tenuto comportamenti consistenti in molestie sessuali in danno di una collega “principiante”. Per l’appunto la Corte ha precisato che, il comportamento del molesto dell’uomo, concernente allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale, indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere e violare la dignità della collega di lavoro, costituisse giusta causa del licenziamento, a nulla rilevando che fosse assente la volontà offensiva dell’uomo. Difatti, la Corte, ha voluto palesare, che “il carattere indesiderato della condotta, pur senza che ad essa conseguano effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale, risulti integrativo del concetto e della nozione di molestia, essendo questa e la conseguente tutela accordata, fondata sulla oggettività del comportamento tenuto e dell’effetto prodotto, con assenza di rilievo della effettiva volontà di recare una offesa”.
  • Violenza informatica: messaggi oltraggiosi, offensivi o sessualmente espliciti, nonché insulti sui social network;

Vi sono diverse forme di violenza che si possono espletare, ma la domanda che ci si pone in ambito lavorativo: qual è la linea di confine tra il complimento e l’inizio di molestia sessuale?

Rispondere a questa domanda è veramente difficile poiché per alcuni soggetti un complimento e/o una battuta può risultare eccessivo fino a valicare il confine dell’offesa, per altri no; soprattutto negli ambienti lavorati con soggetti eterogenei e la scarsa conoscenza che sia ha ognuno degli altri. Per cui per poter definire la molestia in ambito lavorativo si deve avere e percepire l’intenzione concreta ed oggettiva del collega molesta ed inopportuna, ed incisivo nella sfera emotiva, cognitiva e fisica dell’altrui persona percepita da quest’ultima come indesiderato, sgradito e detestato.

A tal proposito il Codice delle pari opportunità a sensi degli artt. 25/26 sono considerate “come discriminazioni anche le molestie, definite come quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni di sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di un lavoratore o di una lavoratrice e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”.

Facciamo qualche esempio:

  • Le molestie si possono concretizzare come quei comportamenti tenuti dal collega come, urlare, utilizzare un linguaggio scurrile, sarcastico a sfondo sessuale e offensivo, criticare continuamente il lavoro svolto dal compagno/a di lavoro, commettere dei comportamenti continui e costanti “mobbing” ecc…

Come potersi tutelare in caso di molestie sul lavoro?

Le molestie sul lavoro sono tutelate dalla legge, poiché violano dei principi fondamentali e costituzionalmente garantite e ledono diritti inviolabili sulla persona.

L’art. 26 del Codice delle pari opportunità prevede tutele che garantiscono il lavoratore che ha subito una molestia sessuale aziendale così come il codice civile sanziona le molestie sessuali sul luogo di lavoro, stabilendo che: “nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la salute e vigilare alla salvaguardia delle moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi”. Difatti il datore di lavoro al fine di evitare e prevenire le molestie sessuali sul posto di lavoro, che rappresentano un fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori deve adottare delle misure idonee e di prevenzione atte a garantire un rispetto reciproco sul posto di lavoro e mettere in campo una serie di azioni per prevenire e contrastare il rischio di violenza o molestia sessuale.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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