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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ REATO DI DIFFAMAZIONE: MISURE PRECAUZIONALI

 

a cura dell’Avvocato Francesca Paola Quartararo

Che cosa è il reato di diffamazione?

Il reato di diffamazione è un reato di mera condotta, a forma libera, contro l’onore/reputazione.

La parola “diffamazione” deriva dal latino diffamatione che in senso generico, indica un’offesa alla reputazione altrui. Il reato di diffamazione è previsto dal nostro ordinamento giuridico a norma dell’art. 595 c.p. il quale prevede diverse pene per diversi tipi di diffamazione, in relazione alla gravità del fatto.

Il reato di diffamazione, secondo le norme in vigore, scatta allorquando si offende l’altrui reputazione comunicando con almeno due persone. La reputazione è la considerazione che gli altri hanno di una persona.

La condotta tipica della diffamazione può avvenire in diversi modi:

  • L’offesa sia in grado di ledere la reputazione della vittima;
  • L’offesa sia comunicata ad almeno due persone;
  • La vittima della diffamazione sia in grado di percepire l’offesa e/o comunque, non sia posta nelle condizioni di difendersi (si pensi ad esempio: un commento oltraggioso o ingiurioso, un riferimento, un disegno, una foto posta sui social, ecc…)
  • la diffamazione telematica.

Cosa è la diffamazione telematica?

La diffamazione telematica è l’offesa, ingiuria e/o l’oltraggio che avviene a mezzo internet, per mezzo dell’utilizzo di chat, email, posta elettronica, social network e strumenti informatici simili.

A tale riguardo è stata posta all’attenzione dei Giudici di pace di Palermo, i quali hanno chiarito in quali casi si realizza il reato di diffamazione tramite invio dell’email.

In presenza di una comunicazione trasmessa a più persone, la Cassazione ha precisato quanto segue: “l’invio di email a contenuto diffamatorio realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari, in presenza della prova dell’effettivo recapito dello stesso o che il messaggio sia stato scaricato mediante trasferimento su dispositivo del destinatario”. In tale ipotesi, i giudici di pace di Palermo hanno configurato il reato di diffamazione in forma aggravata, perché la posta elettronica è “un particolare e formidabile mezzo di pubblicità” (Cass. 34831/2020).

Facciamo alcuni esempio:

  1. La casella di posta elettronica di una azienda quando più soggetti hanno le credenziali per accedere all’account. Al riguardo la Cassazione ha precisato che: “l’utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone anche nell’ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto e sempre che tale accesso a più persone sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza”.
  2. Email inviata a una sola persona e poi inviata ad altre. In questo caso, il messaggio pur non essendo inviato nel medesimo istante a tutte le persone, ma prima ad una e, poi, successivamente alle altre, realizza la diffusione del messaggio diffamatorio come stabilito dalla norma di cui all’art. 595 c.p.

Quali sono le tutele della vittima di diffamazione?

La vittima del reato di diffamazione può scegliere:

  • In sede penale: sporgendo querela entro tre mesi da fatti di reato a pena di improcedibilità;
  • In sede civile: senza sporgere querela, allo scopo di ottenere il risarcimento dei conseguenti danni.

Difatti, le vittime di diffamazione subiscono un vero e proprio pregiudizio alla loro vita di relazione ed anche una lesione al diritto costituzionalmente garantito il diritto alla salute.

Al fine di ottenere un vero e proprio risarcimento del danno, bisogna dimostrare le ripercussioni che ha avuto a causa della condotta diffamatoria che è stata giudicata illecita. Per stabilire se c’è un’offesa alla reputazione della vittima non è sempre necessario avere una sentenza di condanna dell’autore del reato, difatti, molti soggetti danneggiati preferiscono agire direttamente in sede civile, evitando di sporgere la querela che instaurerebbe il processo penale, poiché è sufficiente dimostrare in sede civile, il fatto colposo compiuto dal diffamatore non occorre riscontrare il dolo dell’autore necessario per configurare il reato penale.

Quali sono i danni che possono essere risarciti alla vittima di diffamazione?

I danni arrecati alla vittima, dunque alla sua reputazione e/o onore, sono di natura non patrimoniali, l’importo verrà stabilito caso per caso dal giudice, dipenderà dalla lesione arrecata all’immagine e al decoro della persona in tutte le sue manifestazioni e ripercussioni sulla vita.

I danni di natura non patrimoniali risarcibili sono:

  • Danno morale: la sofferenza interiore della vittima dovuta all’entità del pregiudizio subito;
  • Danno biologico: lesione del diritto alla salute, dunque, nella compromissione del compimento degli atti di vita quotidiana.
  • Danno esistenziale: il pregiudizio arrecato alla vita di relazione;

(Cass. sez. Unite sent. 26972 del 11.11.2008).

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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