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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ NULLATENENTE: LE DISPARITA’ DEL FISCO

Nel pensiero comune, spesso e volenti, si pensa che, chi è nullatenente non rischia nulla anche se ha debiti. Cosa prevede la legge per far fronte a questa situazione? Il soggetto fiscale che non onera i propri debiti in quanto privo di beni materiali cosa rischia?

Chi è considerato un soggetto nullatenente?

Il nullatenente è un soggetto che non intestato alcune proprietà (beni immobili) o beni di valore (mobili e/o mobili registrati) che possono essere “attaccati” dai creditori per soddisfare i propri crediti. Secondo il diritto, il nullatenente, non è considerato una persona priva di beni, si pensi ad esempio il pensionato con una pensione inferiore a mille euro, per legge impignorabile.

Cosa rischia il nullatenente a livello giuridico?

Nel nostro paese, il soggetto nullatenente, anche se ha debiti col fisco, non va in galera, non subisce alcuna sanzione amministrativa né penale, però subisce delle conseguenze passive sulla sua persona e dei beni a sua disposizione che variano in relazione al tipo di creditore, nella specie:

  • I fornitori di servizi: Acqua, Luce e Gas, in caso di mancato pagamento delle relative bollette, ne consegue l’istantanea cessazione del rapporto contrattuale. In questo modo il soggetto debitore non potrà usufruire dei beni di servizio, salvo l’eccezione dell’acqua ove, la legge ne riconosce ai soggetti “poveri” un minimo vitale di 50 litri al giorni gratuitamente.
  • Il creditore è una Banca: il mancato pagamento della concessione di un prestito con un istituto bancario, ne fa derivare in capo al debito inserimento nell’elenco dei “cattivi pagatori” ovvero sia la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e la Criff. Le segnalazioni negativa influiscono sulla posizione giuridica del soggetto il quale non potrà ottenere in futuro altri finanziamenti fino a quanto non avviene la cancellazione della segnalazione.
  • Se il creditore è l’Agenzia Entrate Riscossione o altro Agente per la Riscossione Esattoriale. In tali casi, l’Agenzia delle Entrate non può attaccare il nullatenente se si ha una sola casa adibita a civile abitazione luogo di residenza del debitore. Il debitore deve avere solamente la casa in cui vive, non deve essere di lusso, né avere altre proprietà, né quote, né ricevere eredita in successione o in donazione, poiché in tali casi diverrebbero immediatamente pignorabili. Inoltre se il debito non è superiore ad € 120mila euro non rischia alcun pignoramento, in tali casi, l’esattore potrà iscrivere ipoteca anche sulla prima casa con un debito superiore ad € 20.000,00 (salvo la possibilità di pagare anche in parte il debito che eccede il tetto massimo).
  • Chi ha una pensione di invalidità è considerato nullatenente poiché a livello giuridico è un soggetto non pignorabile, così non è pignorabile l’assegno di accompagnamento. Non si può pignorare presso l’INPS la pensione inferiore ad € 1.000,00 ma si può pignorare un quinto della pensione detratto il minimo vitale – che è pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale dissato annualmente dall’INSP).
  • Il conto corrente bancario su cui viene accreditato solo lo stipendio o la pensione potrebbe essere pignorato ad alcune condizioni:
  1. a) Solo se le somme in giacenza sul conto eccedono il triplo dell’assegno sociale;
  2. b) per le somme accreditate solamente per un quinto, salvo l’ultimo accredito che è impignorabile.

In via generale, per importi di lieve entità, quasi impossibile procedere con pignoramento dei beni mobili per i cosiddetti soggetti “nullatenenti”, salvo beni mobili registrati di modico valore, si pensi all’auto di proprietà del debitore.

In caso di morte del soggetto debitore nullatenente, l’asse ereditario formato da debiti ricade in capo agli eredi salvo la previa rinuncia all’eredità oppure l’accettazione con beneficio di inventario.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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