L'Avvocato del MartedìPrimo PianoRubriche

RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ RIFORMA CARTABIA: IL NUOVO PROCESSO DI COGNIZIONE – PROCESSO CIVILE –

Avvocato Francesca Paola Quartararo

La riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022 entrata in vigore in data 28/02/2023 ha innovato e reso più efficiente il processo civile ordinario o di cognizione.

Quali sono le novità introdotte dalla riforma?

Il processo ordinario di cognizione (ambito civilistico) rappresenta un procedimento giudiziario che permette di risolvere i conflitti tra due o più soggetti, disciplinato dalle norme del codice civile e quelle del codice di procedura civile.

Le novità introdotte con la riforma Cartabia nel processo ordinario riguardano:

  • Modifica al contenuto dell’atto di citazione ex art. 163 c.p.c.,

Con la riforma è stato introdotto il comma 3 bis e comma 7 dell’art. 163 c.p.c. con il quale si fa riferimento ai casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, nell’atto di citazione si deve dare atto dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento al fine di consenti di garantire la concentrazione e la ragionevole durata del processo. Sennonché si aggiunge che l’esposizione dei fatti – principio di chiarezza e sinteticità degli atti – deve avvenire in modo chiaro e specifico.

  • Modifica dei termini a comparire, a norma del comma 7 del medesimo articolo, secondo cui il convenuto deve essere invitato a costituirsi non più nel termine di giorni 20 bensì in quello di 70 giorni prima dell’udienza indicata, così da consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedente all’udienza di prima comparizione tramite la piena definizione del “thema decidedum ac probandum” venendo meno la possibilità di abbreviare i termini della costitituzione.
  • E’ stata eliminata la possibilità di abbreviazione dei termini, non essendo compatibile con la previsione degli adempimenti prescritti al nuovo art. 171 ter c.p.c. “Memorie Integrative”, in particolare,

Le parti a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

  1. Almeno 40 giorni prima dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con le stesse memorie l’attore può essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto della comparsa di risposta;
  2. Almeno 20 giorni prima dell’udienza, replica alle domande e alle nuove eccezioni nuove o modificate dalle parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
  3. Almeno 10 giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Con tale modifica, il legislatore, ponendosi in un’ottica deflattiva e di snellimento del contenzioso, ha previsto una sorte di anticipazione, rispetto alla celebrazione dell’udienza di prima comparizione e trattazione. In tale udienza il giudice provvede sulle istanze istruttorie e fissa con ordinanza il calendario del processo, disponendo per ogni udienza successiva gli incombenti che verranno espletati.

  • Modifica del contenuto della comparsa di risposta, difatti, tenuto conto del nuovo termine a comparire e della nuova struttura della forma introduttiva, la quale prevede che dopo la costituzione del convenuto, ma sempre anteriormente all’udienza, deve avvenire lo scambio di memorie integrative tra le parti. Nel senso che, il convenuto deve costituirsi 70 giorni prima dalla data fissata per la prima udienza di comparizione, depositando la comparsa di costituzione, la citazione notificata, la procura e tutti i documenti che offre in comunicazione.
  • Gli adempimenti del Giudice, la riforma introduce il nuovo art. 171 bis c.p.c. “Verifiche Preliminari”, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini per la costituzione del convenuto (nuovo termine 70 giorni prima della udienza di comparizione), il giudice deve procedere all’effettuazione delle verifiche d’ufficio funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio tra le parti. Difatti, “quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma dell’art. 171 bis c.p.c., il giudice se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all’art. 171 ter”. “Se non provvede ai sensi del comma secondo, conferma o differisce, fino ad un massimo di 45 giorni, la data della prima udienza rispetto ala quale decorrono i termini indicati dall’art. 171 ter.”
  • La prima udienza di comparizione a norma dell’art. 183 c.p.c., tale udienza assume un ruolo centrale, le parti devono comparire personalmente al fine di voler tentare una conciliazione e di ammissione delle prove (già depositate con la costituzione di entrambe le parti). L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro 90 gg.;
  • Soppressa l’udienza per il giuramento del CTU, la quale è stata totalmente telematizzata;
  • Soppressa l’udienza di precisione delle conclusioni, la quale sostituita da adempimenti ad opera delle parti che devono compiersi prima della rimessione della causa al Collegio. Dunque, per le cause in cui il Tribunale giudica in composizione Collegiale è prevista che sia fissata, l’udienza alle parti di tre termini (ai quali possono rinunciarVi):
  1. Termine non superiore a 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi di cui all’art. 171 ter. Le conclusioni di merito debbano essere interamente formulate anche nei casi previsti dall’art. 187 II e III comma;
  2. Termine non superiore a 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
  3. Termine non superiore a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

Così l’udienza fissata la causa è rimessa al collegio per la decisione.

Se invece, il Giudice ritenga la causa matura per la decisione, se la competenza è del Tribunale in composizione Monocratica, si prosegue ex art. 281 sexies, e quindi fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa ed al termine darà lettura del dispositivo. Inoltre, il giudice potrà riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a 30 giorni dall’udienza di discussione.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

Articoli Correlati

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com