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Superbonus 110% e Legge di Bilancio: ecco le novità

 

 

Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 .

Il Testo della nuova Legge di Bilancio 2021, approvata definitivamente dal Senato con 156 voti favorevoli e 124 contrari, ha apportato delle rilevanti modiche anche sul fronte dell’agevolazione introdotta dal Decreto rilancio c.d. Superbonus.

Si segnalano le seguenti novità:

  • all’art. 1, comma 66, lett. a, viene disposta la proroga della detrazione al 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
  • viene stabilito che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • e’ specificato che un’unità immobiliare può essere qualificata “funzionalmente indipendente”, qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale;
  • nella disposizione viene puntualizzato che, sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;
  • la medesima detrazione viene applicata anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022;
  • viene precisato che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
  • nell’ambito della stessa disposizione, viene statuito che la detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione viene riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei limiti di spesa indicati;
  • nella norma viene precisato che anche che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, viene sancito che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Leggi la legge 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf

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