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L’Avvocato del Martedì_ BUCHE STRADALI: QUANDO E’ POSSIBILE IL RISARCIMENTO DEL DANNO AL PEDONE

L'avvocato del Martedì
            Avv. Francesca Paola Quartararo

(di F. P. QUARTARARO) Eccoci, al nostro appuntamento settimanale con L’AVVOCATO DEL MARTEDI’. 

Non è una novità per chi va a piedi cadere e riportare danni fisici in seguito alle insidie e/o trabocchetti presenti nei marciapiedi o sul manto stradale.

Cosa succede in tali casi?

Lo scivolone in una buca sul manto stradale , segue, il principio secondo cui il risarcimento non spetta tutte le volte in cui il pericolo può essere previsto ed evitato con un po’ di prudenza si applica non solo al pedone distratto, caduto nella voragine perché non ha utilizzato l’ordinaria diligenza, ma anche tutte le volte in cui il danneggiato conosce bene i luoghi perché limitrofi alla propria abitazione. In linea di massima la giurisprudenza costante ritiene che, “qualora la caduta sia avvenuta in conseguenza di una distrazione o negligenza del soggetto, se anche la strada presenza buche e non è integra, il risarcimento non è dovuto. Il pedone, pertanto, se non dimostra di essere stato diligente non sarà risarcito, nonostante le eventuali pessime condizioni del manto stradale”

Quando il pedone può ottenere il risarcimento del danno?

Per ottenere il risarcimento il pedone deve non solo dimostrare l’esistenza di una insidia stradale, ma una serie di elementi relativi al caso concreto come:

  • la dimensione della buca;
  • il momento in cui è avvenuta la caduta: se pieno giorno – circostanza che rende l’evento evitabile – o durante la notte, in quest’ultimo caso, bisogna fare attenzione all’illuminazione della strada;
  • l’età del danneggiato: quindi la prontezza dei riflessi e della muscolatura e modificare la propria rotta;
  • la conoscenza dei luoghi in cui è avvenuto lo scivolone.

Dunque, se il pedone riesce a dimostrare il nesso di causale tra l’incidente occorso e  l’insidia stradale, allora potrà avere diritto al risarcimento del danno subito. A tal proposito la Corte di Cassazione si è pronunciata in senso favorevole:

  • Con sentenza n. 287/2013 ha affermato il principio secondo cui: l’Ente proprietario, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alla pertinenze della strada stessa, salvo il caso in cui si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o di prevenire, con l’ordinaria diligenza, la situazione di pericolo tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’Ente e l’evento dannoso.
  • Secondo giurisprudenza costante, l’ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito riveste proprio lo status di custode trovandosi in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarla, controllarla, modificarne le condizioni di fruibilità, rispondendo, in caso contrario, del danno subito dall’utente come, appunto, quella della caduta di un pedone in ragione della presenza di un avvallamento sul manto stradale lasciato al calpestio pubblico senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo (Cass. n. 22528/2014).

Pertanto, in ossequio al principio di responsabilità presunta in capo all’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c., attribuendo la responsabilità al custode il quale è sempre tenuto a garantire l’incolumità dell’utenza – Facciamo un esempio:

  • Una sig.ra si trova a passeggiare in una strada alternativa a quella che solitamente percorre per raggiungere il centro della città, quando all’improvviso non accorgendosi delle asperità sul manto stradale, cade rovinosamente al suolo provocandosi lesioni al ginocchio.

In tali cosi:

La sig.ra è tenuta solamente a dimostrare lo stato dei luoghi, stato che, deve presentare un’obiettiva situazione di pericolo, o che sussiste una potenzialità dannosa intrinseca tale da dimostrare l’oggettiva responsabilità del custode. Quest’ultimo elemento è utile indizio, che consente di risalire, tramite una presunzione ex art. 2727 c.c., alla prova del nesso di causa, ma ove quest’ultimo sia aliunde positivamente accertato, non è più necessario stabilire se la cosa fosse pericolosa o meno. In tal caso la Suprema Corte ha evidenziato che il custode di cosa non pericolosa risponde ex art. 2051 c.c. allorquando sia stata accertata e dimostrata un valido nesso di causa.

E’ obbligatoria la negoziazione assistita?

Il risarcimento del danno da circolazione di veicolo (e di natanti) è differente dalla controversia relativa ai danni da buca stradale sul rilievo che l’insidia stradale si ricollega alla circolazione soltanto per il tramite di un nesso di occasionalità e non di causalità efficiente. In realtà, il danno è conseguenza dell’omissione nella manutenzione stradale e solo occasionalmente della circolazione stradale. Pertanto, i danni da insidia stradale non rientrano nella negoziazione assistita, riferibile unicamente alla fattispecie di danni derivanti da circolazione stradale dei veicoli.

A tal proposito l’orientamento giurisprudenziale che si è formato in merito alla legge 162/14 in tema di “risarcimento del danno da circolazione di veicolo e natanti” affermando che: “la controversia relativa ai danni da buca non è una “causa di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli” visto che la “insidia stradale” si ricollega alla circolazione solo tramite un nesso di occasionalità e non di causalità efficiente”. Ed invero, perché si possa ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 7 comma 2, c.p.c., occorre uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione (come accade nel caso delle biche, dove il danno è conseguenza dell’omessa manutenzione della strada e solo occasionalmente connesso alla circolazione stradale) Cass. n. 14564/2002.

Quando si esclude la responsabilità della P.A.?

La responsabilità del risarcimento del danno si esclude per la P.A. quando l’infortunio si verifica vicino casa o al lavoro sussistendo in tali casi una presunzione da parte della vittima della conoscenza della strada dissestata e con asperità sul manto stradale. In tali casi non parlare di “insidia o trabocchetto” nella strada, poiché l’utente danneggiato deve superare la “presunzione di conoscenza del pericolo” benché il codice civile stabilisce una responsabilità oggettiva a carico del custode o proprietario della strada (ente locale) per tutti i danni arrecati a terzi, salvo che non fornisca la prova che il fatto si è verificato per caso fortuito.

Se hai qualche dubbio o perplessità sulla questione, l’Avvocato Francesca Paola Quartararo, sarà pronta a risponderVi,  scriveteci nella sezione contatti del sito web: www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

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