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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ MATRIMONIO: COMUNIONE DEI BENI

Giunto il momento delle nozze tra due persone, il sacerdote prima della celebrazione dello sposalizio, chiede quale regime patrimoniale i futuri sposi vogliono adottare.

Ma cosa sappiamo veramente su entrambi i regimi patrimoniali?

Oggi affrontiamo il regime della comunione.

Cosa è il regime di comunione dei beni?

Il codice civile stabilisce a norme dell’art. 177 c.c. quali sono i beni che costituiscono oggetto della comunione e quelli invece vengono definiti “beni personali” e che ne sono pertanto esclusi ex art. 179 c.c.

I beni che rientrano nella comunione tra i coniugi sono:

  • Tutti gli acquisti (immobili, mobili e mobili registrati) compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il periodo matrimoniale ad esclusione dei beni personali (cioè quelli acquistati prima del matrimonio);
  • I frutti dei beni propri di ciascun dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  • I provenienti dell’attività separata di ciascun dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non sono stati consumati;
  • Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Se, invece, si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione permette la possibilità di godere solo degli utili e degli incrementi aziendali.

Invece, sono esclusi dalla comunione dei beni, poiché beni personali ed acquisiti prima del matrimonio o quelli che il coniuge ha acquistato anche durante il matrimonio per successione o per donazione nonché quelli di uso personale o che sono considerati necessari per l’esercizio della professione.

Cosa succede se un coniuge in comunione dei beni acquista un bene senza il consenso dell’altro?

L’art. 184 c.c. stabilisce che: “gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’art. 2683 c.c. L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data della trascrizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso. Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione”.

Quali sono gli svantaggi del regime di comunione dei beni?

In regime di comunione i creditori possono soddisfarsi sui beni della comunione legale tra coniugi. Difatti, i beni della comunione rispondono di tutti i pesi e gli oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto, di tutti i carichi dell’amministrazione delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia. Si fa presente che nel caso in cui le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi i beni della comunione rispondono fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, nel senso che se un creditore deve soddisfare il proprio credito nei confronti di solo dei coniugi dapprima dovrà soddisfarsi su beni personali del debitore se, dovesse ancora risultare inadempiente sui beni della comunione.

L’immobile ereditato da un coniuge in regime di comunione va al 50% tra i coniugi?

La legge dispone che l’immobile ereditato da un coniuge non ricade nella comunione legale dei beni ma a norma dell’art. 177 c.c. viene considerato un “bene personale” e, perciò, lo esclude espressamente dall’oggetto della comunione salvo che, nel testamento non sia stato specificato parte dell’eredità o tutto l’asse ereditario debba essere attribuito al patrimonio comune di entrambi i coniugi.

Chi eredita se uno dei coniugi muore in regime di comunione dei beni?

In regime di comunione dei beni, nel caso di morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite ha diritto alla metà indivisa (50% già sua) di tutti i beni oggetto della comunione stessa. L’altra metà dei beni oggetto di comunione ricada nell’eredità e che sono l’altra metà venga divisa tra tutti gli eredi compreso anche il coniuge superstite. In presenza di figli essi sono eredi diretti della persona defunta e, quindi a loro spetta l’altra metà dell’eredità. In assenza di figli unica erede sarà invece il coniuge superstite.

Se il coniuge non accetta l’eredità, cosa succede? In questo caso, la quota del coniuge che ha rinunciato all’eredità verrà devoluta secondo le regole del codice civile che disciplinano la materia della successione mortis causa.

 

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

 

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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