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RUBRICA DELL’AVVOCATO DEL MARTEDI’_ MUTO A TASSO VARIABILE: PROROGA FONDO DI SOLIDARIETA’ PRIMA CASA 31.12.2023

Cosa è il Fondo MEF di solidarietà per i mutui prima casa?

Il fondo di garanzia Mutui per la prima casa “Fondo prima casa” è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 27/12/2013 n.147 art.1 comma 48 lett.c). Tale fondo agevola il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica, sul mutuo della prima casa.

La possibilità della sospensione del mutuo è stata concessa in occasione dell’emergenza sanitaria “COVID-19” dal D.L. 18/2020 “Cura Italia” successivamente convertito in Legge 27/2020 “DL liquidità” allargando la platea dei potenziali beneficiari

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa o semplicemente “fondo Gasparrini – legge n. 244/2007 di cui all’ art. 475 II comma”, ha previsto, previa sussistenza di tali requisiti:

  • Acquisto di prima casa;
  • Mutui fino ad un massimo di € 250.000,00;
  • Situazione patrimoniale temporanea di difficoltà, in particolare
  1. Sospensione del lavoro per almeno 30 giorni e/o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  2. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  3. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  4. Cassazione del rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  5. Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero invalidità civile non inferiore all’80%;
  6. Calo del fatturato del 33% su base trimestrale per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti;
  7. Eventi previsti dall’art. 2 dell’479 della legge 24/12/2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
  8. Per l’accesso al Fondo non è richiesto la presentazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

La possibilità di poter sospendere il pagamento delle rate per un periodo massimo di 18 mesi. In tal modo il Fondo di solidarietà sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Inoltre la legge n. 197/2022 art. 1 comma 74 lett.a) ha prorogato fino al 31/12/2023 il termine relativo alla validità delle misure straordinarie adottare nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa che, pertanto, continueranno ad avere accesso ai benefici del Fondo di sospensione dei muti prima casa, dacché estesa la validità del D.L. 17/03/2020 n.18 e succ. mod.

Per cui con l’ultima legge di Bilancio il termine è stato prorogato fino al 31/12/2023 per l’accesso al fondo per la sospensione proroga mutuo prima casa; tale misura permette di sospendere il pagamento delle rate del mutuo in corso fino ad un massimo di mesi di 18, stante i presupposti di cui sopra. Inoltre, la sospensione non è automatica.

Affinché si possa accedere al Fondo di solidarietà per sospensione del mutuo prima casa necessita un apposita domanda da parte dell’interessato da presentare presso la propria banca, allegando tutta la documentazione necessarie ed utile al fine di poter essere sottoposta a valutazione della stessa. Se la banca concede la sospensione, quest’ultima sarà inviata e vagliata dalla Consap, la quale valutando la documentazione potrà accettare o rifiutare oppure accordare un periodo di sospensione inferiore rispetto al massimo stabilito per legge.

Facciamo un esempio: Caio, lavoratore autonomo ha comprato la prima casa nell’anno 2020, ma sfortunatamente dopo due anni, il suo lavoro ha subito un calo di fatturato. Così si reca presso la propria Banca “X” chiedendo la sospensione del mutuo con accesso al Fondo di solidarietà sospensione rata prima casa, allegando tutta la documentazione necessaria e dimostrando il calo di fatturato dopo due anni dopo. La Banca “X” presa in carico la pratica, esaminata e valutata, riscontra un parere positivo per la sospensione del mutuo.  A questo punto, la stessa banca “X” avvia la pratica da presentare al Fondo CONSAP per ottenere le agevolazioni di cui dispone la legge. Cosicché la Consap dispone di un periodo di almeno gironi 15 per emettere un parere favorevole o meno e/o con riduzione del periodo di sospensione rispetto alla richiesta del mutuante. Infine, Caio ottenuta la risposta positiva da parte della CONSAP può sospendere il mutuo prima casa per un periodo determinato.

La materia in oggetto necessita di ulteriori approfondimenti per la quale bisogna esaminarli in relazione al singolo caso concreto. Per maggiori informazioni e/o pareri in merito alla questione consultate il sito www.avvocatoquartararo.eu

Francesca Paola Quartararo

Avvocato Francesca Paola Quartararo

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